LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Vicenza dell’1/11/01 – C.U. n. 119 del 2/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Vicenza dell’1/11/01 – C.U. n. 119 del 2/11/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Vicenza dell’1/11/2001 (ripetuti lanci di bottigliette di plastica sul terreno di giuoco, indebito ingresso sul terreno di giuoco di propri sostenitori), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che le invasioni di campo da parte dei tifosi sono state assolutamente pacifiche e quindi non pericolose (di cui una determinata dall’aver erroneamente ritenuto conclusa la gara), che il lancio di oggetti non ha provocato alcuna conseguenza lesiva e si è esaurito in un breve lasso di tempo, e che entrambe le situazioni - pur contestabili - non hanno provocato alcuna conseguenza lesiva per cose o persone. La società ha inoltre contestato la “recidiva” invocata dal Giudice Sportivo in merito all’invasione di campo. All’odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che il comportamento della tifoseria si è concretato in un reiterato lancio sul terreno di giuoco – protrattosi per l’intero arco della seconda frazione della gara – di oggetti; lancio la cui pericolosità non merita ulteriore approfondimento, nulla rilevando la mancanza, in concreto, di conseguenze lesive. A ciò si aggiungano le tre invasioni del terreno di giuoco da parte dei sostenitori della società reclamante, avvenute in tempi e modalità diverse, una delle quali determinante la sospensione momentanea della gara. Il complesso di tali gravi comportamenti antiregolamentari rende del tutto equa e congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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