LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Ancona del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Salernitana-Ancona del 4/11/01 – C.U. n. 123 del 6/11/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la
sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Salernitana-Ancona del 4/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo una congrua riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda il fumogeno
lanciato sul terreno di giuoco si sarebbe trattato di una manifestazione certamente sbagliata
ma di gioia, per la realizzazione del gol dalla Salernitana e comunque non pericolosa; la
situazione sarebbe poi degenerata a causa del comportamento antisportivo dell’avversario il
quale rispondeva al “lancio”, rinviando il petardo sugli spalti e, quindi, provocando una
reazione dei sostenitori locali.
All’odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Risulta, infatti, che i sostenitori della Salernitana, dopo il primo lancio di un petardo, il
quale cadeva ancora acceso tra i piedi del portiere avversario, scagliavano una seconda
volta il medesimo petardo (rilanciato dal portiere stesso ai tifosi) nelle immediate vicinanze
del portiere. I tifosi lanciavano poi nel recinto di gioco, in due occasioni, alcuni oggetti, tra
i quali una bottiglia in plastica parzialmente piena ed un bicchiere di plastica pieno verso un
calciatore avversario che stava lasciando il terreno di gioco. Infine, essi intonavano
ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del portiere avversario.
Trattasi, indubbiamente, di ripetuti comportamenti antisportivi e, per quanto attiene al
lancio di oggetti, di manifestazioni potenzialmente pericolose e sanzionabili in conformità
con l’orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.
Si è, peraltro, in presenza di episodi sostanzialmente isolati. La Commissione riconosce
altresì come meritevole di apprezzamento il successivo comportamento della Società. Si
ritiene pertanto equo quantificare la sanzione nella misura di lire 25.000.000.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la
sanzione nella misura di lire 25.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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