LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Silvio GIAMPIETRO (gara Palermo-Cosenza del 23/12/01 – C.U. n. 199 del 28/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di L. 100.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Silvio GIAMPIETRO (gara Palermo-Cosenza del 23/12/01 – C.U. n. 199 del 28/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Società Palermo la sanzione dell’ammenda di Lit. 100.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Cosenza del 22/12/2001, nonché la sanzione della squalifica per sette giornate effettive al giocatore Silvio Giampietro per comportamento offensivo e scorretto tenuto nel corso della medesima gara, ha proposto reclamo la stessa società chiedendo, quanto alla prima, la revoca della diffida e la riduzione dell’ammenda da Lit. 100.000.000 a Lit. 10.000.000, ovvero ad altra somma in misura equa, nonché, quanto alla seconda, la riduzione equitativa della squalifica comminata al giocatore Silvio Giampietro. A sostegno del gravame la società reclamante adduce, con riferimento alla sanzione dell’ammenda, che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata rispetto all’«unico episodio di una certa gravità», identificato nel lancio di una piccola pietra che avrebbe bensì colpito l’arbitro, ma senza recar danni. Nella prospettazione della reclamante, gli altri fatti censurati dal Giudice sportivo non giustificherebbero la sanzione irrogata, soprattutto se comparati con le decisioni assunte in altre occasioni. Quanto alla squalifica del Giampietro, la società ritiene che - nonostante la medesima abbia giudicato censurabile il comportamento tenuto dal proprio giocatore - la sanzione risulti «eccessivamente penalizzante» per il proprio tesserato, che si sarebbe «sempre distinto per particolare correttezza e lealtà sportiva». Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento. Non discutibile risulta la pluralità degli atti violenti e di indisciplina dei sostenitori del Palermo. Secondo quanto risulta dalla documentazione ufficiale, lanci di pietre, di bottigliette di plastica piene d’acqua, di monetine, di un pallone di plastica, hanno caratterizzato tutto il corso della gara, durante la quale l’Arbitro è risultato colpito a una coscia da una pietra e alla scarpa da una bottiglietta; il Quarto Ufficiale è stato raggiunto, nel primo tempo, da una pietra di piccole dimensioni ed è risultato destinatario, nel secondo, di lanci di monete, bottiglie in plastica, pietre e di un pallone di plastica; un calciatore avversario è stato destinatario, nel primo tempo, di una bottiglietta in plastica. A ciò vanno aggiunti, l’esplosione di un petardo con notevole fragore e cori volgarmente ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e dei sostenitori avversari. Alla gravità di tali reiterati comportamenti si aggiunge ulteriormente la considerazione della recidiva specifica. Né alcun rilievo possono avere le decisioni invocate dalla società reclamante come termine di comparazione: se va ribadito che nella determinazione delle sanzioni rilevano le caratteristiche fattuali e di gravità di ogni singolo caso, è peraltro da osservare che sussistono rilevanti diversità di fattispecie rispetto alle decisioni invocate come precedenti. Non di meno, tutti gli episodi repertati, considerati dei medesimi nel loro complesso, giustificano la revoca della diffida e la riduzione dell’ammenda a L. 70.000.000. Quanto poi alla squalifica nei confronti del giocatore Silvio Giampietro, il reclamo si presenta privo di specifiche argomentazioni, tanto più giustificandosi il rigetto in considerazione della gravità dei fatti addebitati. Il dispositivo Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo la Commissione revoca la diffida e riduce l’ammenda a L. 70.000.000 e conferma la squalifica per sette giornate effettive di gara al calciatore Silvio Giampietro. Dispone la restituzione della tassa.
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