LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Salernitana la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Salernitana del 25/01/2002, ha proposto reclamo la stessa società, chiedendo la revoca delle sanzioni inflitte, ovvero, in subordine una congrua riduzione della sanzione stessa. A sostegno del gravame la società reclamante adduce che il proprio comportamento precedente e successivo alla partita escluderebbe «di fatto ogni applicazione delle sanzioni così come disposto dall’art. 11, comma 6° C.G.S.» e che, in ogni caso, «la gabbia metallica che ... sovrastava i tifosi ha, di fatto, impedito ogni pericolo per la pubblica incolumità», non riuscendo a comprendersi come il «bengala sia partito dal settore riservato ai tifosi salernitani senza trovare l’opposizione della rete metallica». Alla riunione odierna, non è comparso il rappresentante della reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che i motivi di gravame esposti dalla Società meritano parziale accoglimento. Non condivisibile appare l’argomento secondo cui la rete metallica non avrebbe potuto essere superata dal bengala: al riguardo, si può infatti osservare (oltre al fatto che le reti metalliche, per la struttura e le dimensioni loro proprie, non sono di per sé idonee ad impedire il passaggio di oggetti lanciati in aria) come la pericolosità del fatto contestato per l’incolumità pubblica sia intrinseca nell’accensione sugli spalti e nel lancio del bengala, a prescindere dalla zona degli spalti da questo raggiunta (il bengala, in ipotesi, può anche non superare le reti e ricadere sui tifosi che lo hanno lanciato, con pericolosità identica a quella di un bengala lanciato da una zona all’altra delle tribune). Di contro, particolare rilievo deve riconoscersi alla non eccessiva pericolosità dei fatti ascritti alla società reclamante: considerazione che rende congrua una riduzione della sanzione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della sanzione alla sola ammenda di € 10.000,00 e la restituzione della tassa.
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