LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. MESSINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sergio CAMPOLO (gara Ancona-Messina del 10/2/02 – C.U. n. 256 del 12/02/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. MESSINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sergio CAMPOLO (gara Ancona-Messina del 10/2/02 – C.U. n. 256 del 12/02/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sergio Campolo, tesserato per la Soc. Messina, la sanzione della squalifica per due giornate di gara - per aver colpito “ a giuoco fermo un avversario con un calcio ad uno stinco” durante la gara Ancona-Messina del 10/2/2002 - ha proposto reclamo d’urgenza lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Campolo sarebbe stato provocato da una grave scorrettezza dell’avversario che gli aveva appena procurato un danno fisico rilevante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Campolo ha colpito a gioco fermo un avversario con un calcio ad uno stinco. Tale condotta è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo in conformità con gli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi. La prospettazione difensiva del Campolo - volta a dimostrare che si sarebbe trattato di un comportamento in reazione ad una scorrettezza dell’avversario - non trova alcun riscontro con particolare riferimento al supplemento di referto reso dal direttore di gara dinanzi alla Commissione, nel quale è stato precisato che l’incolpato ha commesso un fallo e, dopo il fischio, da terra, ha colpito l’avversario senza aver subito alcuna provocazione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa
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