LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DELL’8 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, del calciatore Filippo MEDRI, calciatore della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ternana del 3/3/02 – C.U. n. 283 del 5/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DELL’8 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, del calciatore Filippo MEDRI, calciatore della
Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Napoli-Ternana del 3/3/02 – C.U. n. 283 del 5/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Filippo Medri,
tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il
comportamento tenuto durante la gara Napoli-Ternana del 3/3/2002 (“perchè, al 40° del
secondo tempo, subito dopo che un avversario aveva calciato il pallone oltre la linea laterale, lo
calpestava volontariamente con i tacchetti su una gamba; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”)
ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Ternana, chiedendo la riduzione della
sanzione.
La reclamante lamenta la sproporzione della sanzione inflittagli rispetto al fatto valutato nella sua
interezza e globalità.
Secondo la prospettazione difensiva nel sanzionare la condotta posta in essere dal calciatore
Medri si sarebbe tenuto conto soltanto della fase finale dello scontro con l’avversario la cui
dinamica vedrebbe il primo appoggiare il piede destro sulla coscia dell’avversario che interveniva
in scivolata, urtata di striscio, a causa dell’equilibrio precario e al solo fine di non calpestarlo.
Tale valutazione parziale del fatto condurrebbe a qualificare volontaria e violenta una condotta
che deve invece intendersi priva di “alcuna volontà di infierire” sull’avversario o di “colpirlo
volontariamente”.
A sostegno della ricostruzione dei fatti offerta il reclamante chiede un “confronto o un
chiarimento” con il quarto ufficiale o con il direttore di gara.
All’odierna riunione è comparso il tesserato Medri, il quale ha ribadito quanto già illustrato
nell’atto di reclamo a sua firma, e il suo difensore, il quale ha concluso richiedendo la riduzione
della squalifica.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, interpellato il quarto ufficiale, rileva
che il gravame è fondato.
Da un’attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti forniti dal
quarto ufficiale all’uopo interpellato dalla Commissione, si evince che il Medri ha effettivamente
calpestato con i tacchetti della scarpa la coscia dell’avversario, circostanza peraltro non
contestata neppure dall’interessato. Resta da valutare unicamente la volontarietà di tale scorretta
condotta, riconducibile secondo l’assunto difensivo, alla perdita di equilibrio causata
dall’intervento in scivolata dell’avversario.
Tale diversa prospettazione, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interpello dal quarto
ufficiale, risulta condivisibile.
Il comportamento del Medri non era preordinato a colpire l’avversario: tale risultato è stato
raggiunto omettendo di attivarsi per evitare il contatto. Il diverso atteggiarsi della volontarietà del
gesto induce quindi questa Commissione ad un trattamento sanzionatorio meno affittivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione della
squalifica ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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