LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Napoli del 10/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in un contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato alcun danno; in terzo luogo, che essi si sarebbero realizzati a seguito di azioni violente della tifoseria della squadra avversaria; infine, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare l’esposizione di scritte e simboli non consentiti. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, in tre occasioni distinte, hanno lanciato verso un settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria seggiolini in plastica, bottiglie in plastica ed un bengala; in secondo luogo, hanno esposto, prima e durante la gara, numerosi striscioni offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; infine, all'inizio del secondo tempo, hanno acceso fumogeni sugli spalti. Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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