LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Salernita del 17/3/02 – C.U. n. 306 del 26/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Salernita del 17/3/02 – C.U. n. 306 del 26/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di € 30.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Salernitana del 17/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva che in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in un contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato alcun danno; in terzo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta; in quarto luogo, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare l’esposizione di scritte e simboli non consentiti; infine, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessiva. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, sia prima sia durante l'intero arco della gara, hanno esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; in secondo luogo, prima dell'inizio della gara, hanno acceso numerosi bengala, uno dei quali veniva lanciato verso appartenenti alle Forze dell'ordine ed un altro all'interno del recinto di giuoco; in terzo luogo, durante il secondo tempo, hanno acceso numerosi bengala sugli spalti, alcuni dei quali venivano lanciati all'interno del recinto di giuoco, altri verso un settore degli spalti occupato dai tifosi avversari, ed un altro ancora all'interno del recinto di giuoco, colpendo un raccattapalle ad una gamba con conseguente bruciatura della tuta. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto che la gara era in trasferta. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 25.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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