LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Messina del 7/4/02 – C.U. n. 319 del 9/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Messina del 7/4/02 – C.U. n. 319 del 9/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 15.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cosenza-Messina del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe determinato alcuna situazione di reale pericolo e che, comunque, esso sarebbe stato di modesta entità; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe non proporzionata rispetto casi analoghi; in terzo luogo, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, le possibilità di vigilanza e di intervento da parte della Società sarebbero ridotte; infine, che non sarebbe possibile addebitare l’episodio del lancio del fumogeno ai sostenitori messinesi. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, hanno lanciato un fumogeno che cadeva ancora acceso in un settore vuoto degli spalti; in secondo luogo, hanno fatto esplodere un petardo nel fossato sottostante una curva; in terzo luogo, hanno lanciato un bengala che cadeva in un settore degli spalti occupato da persone, alcune delle quali erano sfiorate dal fumogeno stesso; infine, hanno, sia nel primo che nel secondo tempo, lanciato fumogeni all'interno del recinto di giuoco. Per quanto attiene all’episodio del lancio del fumogeno in particolare, non possono sorgere dubbi sulla responsabilità dei sostenitori messinesi in considerazione della precisa indicazione contenuta negli atti ufficiali. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che si trattava di gara giocata in trasferta. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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