LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 8.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Empoli del 12/4/02 – C.U. n. 327 del 16/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 8.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Empoli del 12/4/02 – C.U. n. 327 del 16/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di € 8.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Empoli del 16/4/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe determinato alcuna situazione di reale pericolo, né l’interruzione della gara e, in secondo luogo, che i cori ingiuriosi sarebbero stati estremamente limitati e circoscritti. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è/non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, più volte durante la gara, hanno lanciato sul terreno bottiglie in plastica e monete; in secondo luogo, hanno lanciato verso i calciatori avversari alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua; in terzo luogo, hanno intonato cori ingiuriosi nei confronti dei calciatori avversari; infine, hanno lanciato una bottiglia in plastica vuota che cadeva vicino all'Arbitro. Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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