LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 8.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Empoli del 12/4/02 – C.U. n. 327 del 16/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 8.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Salernitana-Empoli del 12/4/02 – C.U. n. 327 del 16/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la
sanzione della ammenda di € 8.500,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante
la gara Salernitana-Empoli del 16/4/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la
revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe
determinato alcuna situazione di reale pericolo, né l’interruzione della gara e, in secondo luogo,
che i cori ingiuriosi sarebbero stati estremamente limitati e circoscritti.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è/non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, più volte durante la
gara, hanno lanciato sul terreno bottiglie in plastica e monete; in secondo luogo, hanno lanciato
verso i calciatori avversari alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua; in terzo luogo,
hanno intonato cori ingiuriosi nei confronti dei calciatori avversari; infine, hanno lanciato una
bottiglia in plastica vuota che cadeva vicino all'Arbitro.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della
Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei
comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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