LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 350 DELL’8 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio VIGNAROLI (gara Vicenza-Salernitana del 28/4/02 – C.U. n. 344 del 30/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 350 DELL’8 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio VIGNAROLI (gara Vicenza-Salernitana del 28/4/02 – C.U. n. 344 del 30/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Fabio Vignaroli, calciatore tesserato per la Soc. Salernitana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante l’incontro Vicenza-Salernitana del 28/4/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Vignaroli – durante l’azione di giuoco - si sarebbe concretizzato in una condotta scorretta ma non violenta, tale da non arrecare alcun rilevante danno fisico, e – successivamente all’espulsione – in una espressione priva del carattere di offensività, ingiuria o minaccia nei confronti di chicchessia e, in ogni caso, non rivolta al quarto ufficiale né agli altri ufficiali di gara. In conclusione, si chiede in via principale di ridurre la squalifica ad una sola giornata per i due fatti e, in via subordinata, di aggiungere alla medesima giornata di squalifica una o più delle sanzioni previste dall’art.14 C.G.S. lett. a), b), c) o d). Alla riunione odierna è comparso il calciatore Vignaroli ed il difensore della società Salernitana, i quali ribadivano le argomentazioni difensive esposte nel reclamo. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, sentita la parte, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il Vignaroli ha colpito volontariamente da tergo con un calcio alla caviglia un giocatore avversario e che, successivamente all’espulsione, si è avvicinato al Quarto Ufficiale rivolgendogli la frase “siete ridicoli”. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità e della volontarietà della condotta, nonché del tenore irriguardoso della frase rivolta indubbiamente al quarto ufficiale di gara. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it