LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 350 DELL’8 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio VIGNAROLI (gara Vicenza-Salernitana del 28/4/02 – C.U. n. 344 del 30/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 350 DELL’8 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio VIGNAROLI (gara Vicenza-Salernitana del
28/4/02 – C.U. n. 344 del 30/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Fabio Vignaroli, calciatore
tesserato per la Soc. Salernitana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per
il comportamento tenuto durante l’incontro Vicenza-Salernitana del 28/4/2002, ha proposto
reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Vignaroli – durante l’azione di giuoco
- si sarebbe concretizzato in una condotta scorretta ma non violenta, tale da non arrecare alcun
rilevante danno fisico, e – successivamente all’espulsione – in una espressione priva del carattere
di offensività, ingiuria o minaccia nei confronti di chicchessia e, in ogni caso, non rivolta al quarto
ufficiale né agli altri ufficiali di gara.
In conclusione, si chiede in via principale di ridurre la squalifica ad una sola giornata per i due fatti
e, in via subordinata, di aggiungere alla medesima giornata di squalifica una o più delle sanzioni
previste dall’art.14 C.G.S. lett. a), b), c) o d).
Alla riunione odierna è comparso il calciatore Vignaroli ed il difensore della società Salernitana, i
quali ribadivano le argomentazioni difensive esposte nel reclamo.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, sentita la parte, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame
non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il
Vignaroli ha colpito volontariamente da tergo con un calcio alla caviglia un giocatore avversario e
che, successivamente all’espulsione, si è avvicinato al Quarto Ufficiale rivolgendogli la frase “siete
ridicoli”.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità e della
volontarietà della condotta, nonché del tenore irriguardoso della frase rivolta indubbiamente al
quarto ufficiale di gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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