LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Modena del 19/4/02– C.U. n. 335 del 23/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Reggina-Modena del 19/4/02– C.U. n. 335 del 23/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice
Sportivo con il quale con riferimento alla gara Reggina - Modena del 19 aprile 2002
veniva inflitta alla Soc. Reggina l'ammenda di € 25.000 "per avere i suoi sostenitori, al 1°
del secondo tempo, effettuato un fittissimo lancio di fumogeni all'interno dell'area di
rigore avversaria, costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per un minuto; per
aver ripetuto analogo lancio di fumogeni al 46° del secondo tempo; per avere, al 47° del
secondo tempo, lanciato un seggiolino che cadeva dietro la porta avversaria; per avere
nei minuti finali della partita lanciato verso un Assistente accendini, monete, bottigliette
in plastica parzialmente piene d'acqua ed un fumogeno e per aver lanciato verso l'altro
Assistente bottiglie in plastica piene d'acqua e monete, così costringendo l'Ufficiale di
gara ad operare alcuni metri all'interno del terreno di giuoco; recidiva specifica
reiterata" la Società interessata ha proposto reclamo.
Nel gravame si sostiene che i fatti addebitati, accaduti all'inizio del secondo tempo ed alla
fine della gara, avrebbero due diverse origini: il lancio di fumogeni verso il terreno di
gioco ed il lancio di oggetti vari all'indirizzo di un assistente. Il primo (lancio), non
avrebbe arrecato alcun danno o pregiudizio a persone o cose, laddove l'interruzione del
gioco sarebbe stata causata dalla sola necessità di far diradare gli effetti del fumo. Il
secondo (lancio), non configurerebbe un episodio talmente grave da essere censurato, in
quanto anch'esso privo di effetti dannosi e/o pregiudizievoli, così come precisato nel
referto dell'assistente che avrebbe dichiarato di non essere stato attinto da alcuno degli
oggetti lanciati e, comunque, verificatosi a partita ormai conclusa, ossia al 47° del secondo
tempo. Inoltre, la Società reclamante assume che la recidiva contestata sarebbe irrilevante
e priva di incidenza in quanto relativa al solo lancio di fumogeni, non essendo mai stata
sanzionata per il lancio di altro tipo di oggetti. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i
precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua
e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il Presidente della Società
reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, ritiene che il reclamo sia
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Reggina è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori
posto in essere più manifestazioni espressione di violenza. Non vi è dubbio che tale
condotta, sia da ritenersi particolarmente grave a causa della reiterazione dei
comportamenti diretti alle persone degli assistenti degli arbitri, e che debba essere
adeguatamente sanzionata sia in considerazione della provocata interruzione della partita
nonché della recidiva specifica dei sostenitori della Reggina Calcio.
Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando le documentate iniziative assunte dalla
società per la prevenzione di simili comportamenti, e l'assenza di danni gravi
all'incolumità fisica di una o più persone, la sanzione da applicare in concreto risulti essere
quella dell'ammenda di € 10.000,00.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione
dell'ammenda a € 10.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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