LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Modena del 19/4/02– C.U. n. 335 del 23/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Modena del 19/4/02– C.U. n. 335 del 23/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Reggina - Modena del 19 aprile 2002 veniva inflitta alla Soc. Reggina l'ammenda di € 25.000 "per avere i suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, effettuato un fittissimo lancio di fumogeni all'interno dell'area di rigore avversaria, costringendo l'Arbitro ad interrompere il giuoco per un minuto; per aver ripetuto analogo lancio di fumogeni al 46° del secondo tempo; per avere, al 47° del secondo tempo, lanciato un seggiolino che cadeva dietro la porta avversaria; per avere nei minuti finali della partita lanciato verso un Assistente accendini, monete, bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua ed un fumogeno e per aver lanciato verso l'altro Assistente bottiglie in plastica piene d'acqua e monete, così costringendo l'Ufficiale di gara ad operare alcuni metri all'interno del terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata" la Società interessata ha proposto reclamo. Nel gravame si sostiene che i fatti addebitati, accaduti all'inizio del secondo tempo ed alla fine della gara, avrebbero due diverse origini: il lancio di fumogeni verso il terreno di gioco ed il lancio di oggetti vari all'indirizzo di un assistente. Il primo (lancio), non avrebbe arrecato alcun danno o pregiudizio a persone o cose, laddove l'interruzione del gioco sarebbe stata causata dalla sola necessità di far diradare gli effetti del fumo. Il secondo (lancio), non configurerebbe un episodio talmente grave da essere censurato, in quanto anch'esso privo di effetti dannosi e/o pregiudizievoli, così come precisato nel referto dell'assistente che avrebbe dichiarato di non essere stato attinto da alcuno degli oggetti lanciati e, comunque, verificatosi a partita ormai conclusa, ossia al 47° del secondo tempo. Inoltre, la Società reclamante assume che la recidiva contestata sarebbe irrilevante e priva di incidenza in quanto relativa al solo lancio di fumogeni, non essendo mai stata sanzionata per il lancio di altro tipo di oggetti. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il Presidente della Società reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Reggina è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere più manifestazioni espressione di violenza. Non vi è dubbio che tale condotta, sia da ritenersi particolarmente grave a causa della reiterazione dei comportamenti diretti alle persone degli assistenti degli arbitri, e che debba essere adeguatamente sanzionata sia in considerazione della provocata interruzione della partita nonché della recidiva specifica dei sostenitori della Reggina Calcio. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando le documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti, e l'assenza di danni gravi all'incolumità fisica di una o più persone, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di € 10.000,00. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a € 10.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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