LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CITTADELLA PADOVA avverso l’ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cittadella-Siena del 19/5/02 – C.U. n. 356 del 21/5/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CITTADELLA PADOVA avverso l’ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cittadella-Siena del 19/5/02 – C.U. n. 356 del 21/5/02). Il procedimento Avverso il provvedimento datato 21 maggio 2002 (CU n. 356) del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento alla gara Cittadella-Siena del 19/5/02, veniva inflitta alla Soc. Cittadella l’ammenda di € 2.500,00 per avere i suoi sostenitori esposto, per tutta la durata del secondo tempo, un cartellone contenente una frase offensiva nei confronti della categoria arbitrale, la Società interessata ha proposto reclamo. Nel gravame si sostiene che il cartellone esposto - contenente la scritta “in C per gli arbitri” - non rappresenterebbe “un insulto così grave per la categoria, bensì un’amara constatazione per quanto era avvenuto nelle ultime quattro gare”. Inoltre, la Società si sarebbe comunque attivata per la sua rimozione, senza però riuscirvi. Si chiede , pertanto che la sanzione venga annullata, non “sussistendo la gravità del caso”. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Cittadella è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori esposto per un lungo periodo (tutta la durata del secondo tempo) un cartellone contenente una frase offensiva nei confronti della categoria arbitrale. Non vi è dubbio che tale condotta è da ritenersi particolarmente grave per il tenore della scritta riportata nel cartellone, che getta evidente discredito nei confronti della categoria arbitrale e che deve essere adeguatamente sanzionata. Né risultano adeguatamente provate le iniziative che la Società sostiene di aver adottato nel caso in esame al fine di rimuovere il cartellone in questione (che, a ben vedere, è rimasto esposto per tutta la durata del secondo tempo). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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