LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Paolo SCIACCA LUGA – calciatore della Soc. Siena avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Siena del 9/9/01 – C.U. n. 60 dell’11/9/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 21 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Paolo SCIACCA LUGA – calciatore della Soc. Siena avverso la squalifica
per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Siena del 9/9/01 –
C.U. n. 60 dell’11/9/01).
1) Il provvedimento impugnato
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Paolo
Sciaccaluga, tesserato per la Soc. Siena, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di
gara per il comportamento tenuto durante la gara Ancona-Siena del 9/9/2001, ha proposto
reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.
2) Le ragioni del reclamo
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe
sproporzionata perchè il comportamento del calciatore sarebbe stato tenuto in reazione ad una
scorrettezza subita e non avrebbe causato alcun danno all’avversario.
3) Il dibattimento
Alla riunione odierna, nessuno è comparso per il reclamante.
4) I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il reclamante ha colpito con un calcio da tergo un avversario, mentre
l’azione si stava svolgendo in altra zona del campo.
Dagli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Commissione all’a--ssistente dell’arbitro non sono emerse
ulteriori circostanze, volte a dimostrare che il comportamento dello Sciaccaluga sarebbe
avvenuto in reazione ad una scorrettezza subita.
Si tratta, dunque, di una condotta volontaria, posta in essere al di fuori del contesto di giuoco,
non provocata dall’avversario.
Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulta congrua, in quanto pienamente
conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.
5) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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