LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 7.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ancona del 2/9/01 – C.U. n. 52 del 4/9/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 7.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ancona del 2/9/01 – C.U. n. 52 del 4/9/01). 1) Il procedimento Con provvedimento del 4 settembre 2001 (CU n. 52 del 4/9/01), il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc.Napoli la sanzione della ammenda di lire 7.000.000, per avere in occasione della gara Napoli-Ancona del 2.9.2001 “suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, sistematicamente lanciato verso un Assistente bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua”. Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta. A sostegno del gravame, rilevava che l’episodio contestato non aveva provocato alcuna conseguenza lesiva ed era comunque attribuibile ad un numero esiguo di spettatori, non adeguatamente controllati dalle Forze dell’Ordine. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale si riportava integralmente ai motivi del reclamo. 2) I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il provvedimento impugnato è esente da censure. Invero, dal rapporto dell’assistente, risulta che durante tutto il secondo tempo della partita, tifosi locali lanciavano al suo indirizzo circa venti bottigliette di plastica, mezze piene, che non lo attingevano. La Commissione ritiene che la sanzione inflitta sia congrua e commisurata alla condotta contestata concretatasi nella reiterazione di lanci di oggetti verso la persona dell’assistente, con evidente rischio per la sua incolumità fisica. 80/234 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di disporre l'incameramento della tassa.
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