LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DEL 18 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 7-9-10 febbraio 2003 – Terza giornata ritorno Gara Soc. Ascoli – Soc. Bari

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 252 DEL 18 febbraio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 7-9-10 febbraio 2003 – Terza giornata ritorno Gara Soc. Ascoli – Soc. Bari Il Giudice Sportivo ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Bellavista Antonio (Soc. Bari) in danno del calciatore Brienza Franco (Soc. Ascoli) al 41° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: l’episodio segnalato è stato ripreso esclusivamente in alcune brevissime sequenze, trasmesse in differita rispetto al momento del fatto. E’ possibile cogliere, solo, un movimento del braccio del calciatore Bellavista che, allargandosi, colpisce Brienza, verosimilmente sul naso. Il gesto è compiuto mentre i due atleti sono affiancati e Brienza, subito dopo aver passato il pallone ad un compagno, prosegue la sua azione in attacco verso la porta avversaria, mente Bellavista è in marcatura su di lui. Dopo che Brienza è rimasto a terra, l’Arbitro interrompe il giuoco; si avvicina al luogo dell’accaduto; i due calciatori, dopo uno scambio di frasi, si stringono la mano. Non vengono adottati provvedimenti disciplinari e Brienza riprende a giocare, in normali condizioni fisiche. Appare evidente la non utilizzabilità della prova televisiva nel caso di specie. Le immagini relative all’episodio non forniscono – in primo luogo – una documentazione chiara e precisa del fatto, trattandosi di una sola prospettiva di ripresa, per di più da un’angolazione non ottimale. In secondo luogo, la condotta di Bellavista, nei citati limiti della documentazione filmata, non risulta contrassegnato da volontà lesiva nei confronti di Brienza. Essa appare, piuttosto, un gesto scomposto per contrastare l’avversario, che sta correndo verso l’area del Bari. Infine, l’episodio appare svolgersi nel contesto del giuoco perché Brienza ha, immediatamente prima, passato il pallone ad un compagno ed è ripartito in attacco, nella prospettiva di ricevere nuovamente la palla. Le considerazioni che precedono evidenziano – pertanto – la non sussistenza dei requisiti per l’utilizzazione della prova televisiva. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Bellavista Antonio (Soc. Bari) a seguito della segnalazione della Procura Federale.
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