LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 16 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 12-14 aprile 2003 – Undicesima giornata ritorno Gara Soc. Ternana – Soc. Lecce
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 304 DEL 16 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 12-14 aprile 2003 – Undicesima giornata ritorno
Gara Soc. Ternana – Soc. Lecce
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Silvestri Cristian (Soc. Lecce) in danno del
calciatore Paci Massimo (Soc. Ternana) al 40° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 40° del primo tempo, è assegnato un calcio di punizione in
attacco a favore della Ternana sul lato di sinistra, all’esterno dell’area di rigore. Molti
calciatori di entrambe le squadre si posizionano nell’area stessa; sono chiaramente visibili,
in particolare, i calciatori Silvestri (Soc. Lecce) e Paci (Soc. Ternana) i quali, negli attimi
immediatamente precedenti la battuta della punizione, si scambiano parole con
atteggiamento non amichevole.
Il pallone calciato viene respinto di testa da un difensore del Lecce, che lo rinvia verso il
limite destro dell’area di rigore. Contemporaneamente alla respinta da parte di questo
difensore, Silvestri colpisce con il proprio gomito destro il volto di Paci che cade a terra.
Silvestri e Paci sono collocati a distanza di alcuni metri rispetto al difensore del Lecce che
respinge il pallone.
Il portiere del Lecce, che ha bloccato il pallone al termine dell’azione, lo calcia
volontariamente fuori dal campo essendosi accorto che Paci è rimasto a terra. L’Arbitro a
questo punto interviene, sincerandosi delle condizioni di Paci. Egli non adotta alcun
provvedimento disciplinare nei confronti di Silvestri e la partita prosegue con la
partecipazione anche di Paci, che rimarrà in campo sino alla fine.
Così ricostruito l’episodio sulla base delle immagini televisive, esaminate a velocità sia
normale sia rallentata, occorre verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 31
comma a3 CGS per l’utilizzabilità della prova televisiva.
Il fatto commesso da Silvestri è certamente estraneo all’azione in svolgimento. Infatti egli
colpisce con la gomitata il suo avversario nel momento in cui il pallone, che è già passato
oltre il punto nel quale il calciatore del Lecce si trova, viene respinto da altro difensore
della squadra. Quindi il gesto commesso da Silvestri non è in alcun modo funzionale
all’azione di giuoco, intendendosi per tale sia l’azione originata dalla battuta del calcio di
punizione sia quella conseguente alla respinta di testa ad opera di un difensore del Lecce,
perché il pallone è stato rilanciato in direzione esattamente opposta alla zona dell’area nella
quale si trovano affiancati Silvestri e Paci.
Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto all’Arbitro, le immagini
evidenziano che egli, collocato vicino al lato lungo dell’area di rigore, segue la traiettoria
del pallone, dal momento in cui viene battuto il calcio di punizione al momento in cui la
palla è respinta di testa da un difensore del Lecce e rilanciata in avanti. Quindi la gomitata
sfugge al controllo del Direttore di gara, perché il fatto avviene al di fuori del campo di
visuale dell’Arbitro il quale è, opportunamente, impegnato a seguire lo sviluppo
dell’azione.
Quanto all’Assistente n. 1, dalle immagini si ricava che egli è in corrispondenza rispetto
alla linea dell’area di porta, sulla quale si trovano sia Silvestri che Paci. Peraltro tra
l’Assistente e questi due calciatori vi sono altri calciatori, la cui presenza può coprire la
visione del fatto.
I dati ricavabili dalle immagini trovano piena conferma nel supplemento inviato
dall’Arbitro, il quale attesta di non aver notato alcunché perché impegnato a seguire lo
svolgimento del giuoco e riferisce che l’Assistente n. 1, del pari, non ha rilevato alcun
episodio disciplinarmente significativo da parte di Silvestri, perché la sua visuale era
coperta da altri calciatori collocati sulla medesima linea.
Il fatto commesso da Silvestri è certamente definibile come condotta violenta, cioè
intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica dell’avversario ed idonea a tal scopo.
Le immagini dimostrano la piena volontarietà del gesto compiuto dal calciatore del Lecce
in danno dell’avversario: egli allarga volontariamente il braccio destro, a gomito,
perfettamente consapevole della presenza accanto a sé di Paci. Il gesto non è ricollegabile
ad una esigenza di giuoco, perché non vi é più alcuna possibilità né per Silvestri né per Paci
di intervenire sul pallone che ha già scavalcato il punto in cui i due atleti si trovano ed é
respinto di testa da altro difensore del Lecce, lontano dai due.
La gomitata inferta contro il viso dell’avversario è gesto certamente idoneo a provocare
conseguenza lesive: tanto è vero che Paci cade a terra dopo essere stato colpito e deve
essere assistito dallo staff sanitario della Società .
Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva, con
conseguente inflizione di sanzione disciplinare a carico del calciatore Silvestri.
La valutazione complessiva delle circostanze che hanno caratterizzato il fatto conduce a
ritenere pena equa la squalifica per due giornate effettive di gara: in conformità con
consolidata prassi giurisprudenziale degli Organi di disciplina, valutata da un lato la
pericolosità potenziale di una gomitata al volto e dall’altro la oggettiva mancanza di esiti
lesivi tali da pregiudicare una regolare partecipazione del Paci all’ulteriore svolgimento
della gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere - per quanto esposto in motivazione – al calciatore Silvestri Cristian
(Soc. Lecce) la squalifica di due giornate effettive di gara.