LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno Gara Soc. Catania – Soc. Venezia del 17 maggio 2003
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno
Gara Soc. Catania – Soc. Venezia del 17 maggio 2003
Il Giudice Sportivo;
letto il reclamo della Soc. Venezia per posizione irregolare del calciatore Grieco
Vito (Soc. Catania)
rilevato che:
il Grieco, è stato squalificato da questo Giudice Sportivo per una giornata di gara a seguito
di espulsione decretata dall’Arbitro nel corso della partita Catania-Lecce del 2 febbraio
2003, Campionato di Serie B Tim (CU n. 233 del 4/2/03);
il calciatore non è stato utilizzato in occasione della gara immediatamente seguente
disputata dalla sua squadra nel Campionato di Serie B Tim Genoa-Catania del 7 febbraio
2003, mentre è stato schierato nella gara Catania-Salernitana del Campionato Nazionale
Primavera, disputata l’8 febbraio 2003;
osserva:
la squalifica per una (o più) giornata di gara deve ritenersi scontata a seguito della mancata
partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è
avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, sì che il divieto di
svolgere attività sportiva, stabilito dall’art. 17 comma 13 CGS , cessa una volta scontata la
squalifica con le modalità sopradette: interpretazione da ultimo fornita al combinato
disposto dall’art. 17 commi 3 e 13 del citato art. 17 della Corte Federale, per dirimere
contrasti giurisprudenziali insorti tra i diversi organi della giustizia sportiva.
Da tale interpretazione, che questo Giudice condivide, discende la regolarità della posizione
del calciatore Grieco Vito nell’ambito del Campionato di Serie B Tim, avendo egli
regolarmente scontato la squalifica inflittagli con il CU n. 233 del 4 febbraio 2003, poiché
non venne utilizzato nella partita Genoa-Catania del 7 febbraio 2003.
Di conseguenza il Grieco era legittimato a partecipare alle susseguenti gare di quel
Campionato, ivi compresa la gara Catania-Venezia disputata il 17 maggio 2003.
Pertanto il risultato di tale gara è da omologare con il risultato acquisito sul campo.
P.Q.M.
delibera di:
- respingere il reclamo presentato dalla Soc. Venezia;
- omologare il risultato della gara Catania-Venezia, disputata il 17 maggio 2003,
Campionato Serie B Tim, con il punteggio acquisito sul campo Catania-Venezia 2-0;
- la tassa di reclamo è da addebitare alla Società reclamante.
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