LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno Gara Soc. Messina – Soc. Triestina

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 341 DEL 26 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24 maggio 2003 – Diciassettesima giornata ritorno Gara Soc. Messina – Soc. Triestina Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Princivalli Nicola (Soc. Messina) in danno del calciatore Ferri Michele (Soc. Triestina) al 19° del secondo tempo acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: dalle immagini risulta che, al 19° del secondo tempo, i calciatori Ferri e Princivalli si contendono il pallone, nei pressi dell’area di rigore della Triestina. Ferri, cadendo a terra a seguito del contrasto di giuoco, riesce ad anticipare l’avversario nel controllo del pallone. Contemporaneamente Princivalli, nel cadere anch’egli a terra, solleva le due gambe a ridosso del corpo dell’avversario. I fotogrammi non consentono di rilevare se Ferri venga colpito dall’avversario. I due calciatori si rialzano entrambi da terra; Ferri ha un moto di reazione verso l’avversario. L’azione, che non è stata interrotta, prosegue con i due calciatori che riprendono regolarmente la loro partecipazione al giuoco. Così sintetizzato l’episodio oggetto della segnalazione, risulta evidente che non sussistono i presupposti per l’applicazione della prova televisiva. A prescindere da ogni considerazione circa il controllo da parte dell’Arbitro, le immagini non forniscono alcuna prova in ordine ad una intenzionalità del gesto commesso da Princivalli nei confronti dell’avversario. Anzi, le immagini fanno propendere per una mancanza di volontarietà in danno di Ferri, poiché il movimento delle gambe di Princivalli risulta, piuttosto, una conseguenza inevitabile della caduta del calciatore a seguito del contrasto di giuoco con l’avversario. Oltretutto dalle stesse immagini non appare provato – come già detto in precedenza – alcun contatto tra le gambe di Princivalli contro il corpo di Ferri. In secondo luogo, il fatto segnalato è avvenuto nel corso dell’azione, poiché il movimento di Princivalli in caduta verso terra costituisce diretta ed immediata conseguenza del contrasto con l’avversario per il controllo del pallone. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Princivalli Nicola (Soc. Messina) a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.
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