LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 15 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 13 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. Cagliari – Soc. Ascoli Il Giudice Sportivo;

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 15 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 13 ottobre 2002 – Settima giornata andata Gara Soc. Cagliari – Soc. Ascoli Il Giudice Sportivo; visti i rapporti dell’Arbitro, di un Assistente e del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevato che i sostenitori della Società Cagliari: - prima dell’inizio lanciavano un fumogeno sul terreno, a squadre già schierate; - facevano esplodere, al 30° del primo tempo, un petardo sotto le gradinate; - lanciavano, al 43° del primo tempo, sul terreno l’asta di una bandiera; - colpivano ad una spalla con un accendino scagliato con violenza un Assistente, impegnato a controllare la rete di una porta, prima dell’inizio del secondo tempo. L’Assistente lamentava intenso dolore, sì da rendere necessario l’intervento medico; - lanciavano, al 20° del secondo tempo, contro il portiere avversario un tubo della lunghezza di 20 cm.: l’oggetto cadeva a poca distanza dal calciatore; - facevano esplodere un petardo vicino la porta avversaria, intorno alla metà del secondo tempo; - indirizzavano contro un Assistente, al 42° del secondo tempo, una bottiglietta in plastica piena di liquido, che sfiorava il collaboratore arbitrale ad una coscia; - effettuavano nello stesso minuto – una decina di essi – un’invasione di campo con modalità pacifiche; - ripetevano tale invasione al termine della gara; osservato che: taluni dei comportamenti sopra descritti hanno determinato una situazione di concreto e grave pericolo per l’integrità fisica di persone presenti in campo, segnatamente di un Assistente e di un calciatore avversario; tali condotte costituiscono violazione dell’art. 11 comma 1° C.G.S., sotto il profilo sia del pericolo per l’incolumità di terzi sia del danno grave per l’integrità fisica dell’Assistente, che venne colpito con violenza da un accendino, tanto da dover ricorrere alle cure mediche; la Soc. Cagliari è stata di recente sanzionata con un’ammenda e la diffida per violazione dell’art. 11 C.G.S. (vedi cu n. 51 del 17 settembre 2002); la reiterazione, a brevissima distanza di tempo, di simili comportamenti violenti denota un atteggiamento di spiccata pericolosità da parte di un gruppo di sostenitori della Società: atteggiamento confermato dalla molteplicità di altre condotte indisciplinate, come più sopra descritte, caratterizzate anch’esse da profili di rischio per la sicurezza altrui, come il lancio di altri oggetti sul terreno di giuoco; le pur apprezzabili e documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di simili atti violenti non hanno di evidenza sortito esiti significativamente utili. Pertanto tale elemento attenuante non può condurre alla non applicazione della squalifica del campo, alla luce del sistema punitivo delineato dal citato art. 11 C.G.S. in caso di recidiva specifica in comportamenti violenti dei sostenitori. La circostanza attenuante vale, invece, a contenere nella squalifica di una giornata di gara la punizione per tutte le infrazioni descritte come sopra, evitando alla Società l’ulteriore applicazione di una diffida e di un’ammenda. P.Q.M. delibera di infliggere: - alla Società Cagliari, in applicazione degli artt. 9 e 11, 1° e 3° comma C.G.S., la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per gli adempimenti di competenza.
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