Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 308/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BRAVO PAOLO (C.U. N.286/C DEL 3/6/2003 GARA RIMINI-GROSSETO DEL 1°/6/2003).

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 308/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BRAVO PAOLO (C.U. N.286/C DEL 3/6/2003 GARA RIMINI-GROSSETO DEL 1°/6/2003). Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore della società Rimini Calcio F.C. S.r.l. Paolo Bravo è stato squalificato per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo. Presentava reclamo la società, protestando la sommarietà della descrizione dei fatti come contenuta nel rapporto arbitrale e precisando che il Bravo era rimasto vittima di una ginocchiata deliberata e volontaria ai suoi danni che aveva provocato la sua reazione; il reclamo concludeva per la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. All’odierna riunione nessuno era presente. In sede di supplemento il direttore di gara precisava lo svolgimento dei fatti riferendo che al 47° del secondo tempo, a gioco fermo essendo stato fischiato un calcio di punizione, il Bravo dava una violenta spinta con la mano sulla guancia di un avversario e che contemporaneamente sopraggiungeva il calciatore Bianconi del Grosseto che, osservata la scena, sferrava una violenta ginocchiata al Bravo. Osserva la Commissione che dalla lettura del rapporto e del supplemento del direttore di gara, atti ufficiali di fede privilegiata, si evince che il calciatore Bravo ha commesso atto di violenza ai danni di un calciatore avversario sferrando a questi una violenta spinta con la mano sulla guancia e tenendo tale condotta a giuoco fermo essendo stato fischiato dall’Arbitro un calcio di punizione. Meritevole di conferma, quindi, ad avviso della Commissione, il deliberato del Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Paolo Bravo (Rimini calcio F.C. s.r.l.). La tassa va addebitata alla società Rimini Calcio F.C. S.r.l. -.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it