Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 54/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CATANIA-FASANO DEL 3.3.2002 CON IL PUNTEGGIO DI O A 2 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ FASANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 44/TB del 7.3.2002 – gara Catania- Fasano del 3.3.2002)
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Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 54/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA AVVERSO LA PUNIZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CATANIA-FASANO DEL
3.3.2002 CON IL PUNTEGGIO DI O A 2 IN FAVORE DELLA SOCIETA’
FASANO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 44/TB del 7.3.2002 - gara Catania-
Fasano del 3.3.2002)
Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 44/TB del 7 marzo
2002 il Giudice Sportivo infliggeva alla società Calcio Catania la punizione
sportiva della perdita della gara disputata il 3 marzo con il Fasano, nell’ambito
del Campionato Nazione D. Berretti, con il punteggio di O a 2 in favore della
società pugliese.
Il Catania ha presentato reclamo, partecipato al Fasano, osservando
che, nel compilare la distinta di gara, per mero errore il dirigente aveva scritto
il nome “Salvatore” in luogo di quello, esatto di “Giuseppe”, ma che
nell’apposita casella erano stati riportati gli estremi del documento di
riconoscimento di Romeo Giuseppe, calciatore non squalificato ed
effettivamente schierato in campo.
Premesso che all’odierna riunione nessuno è comparso, ritiene la
Commissione che la documentazione prodotta con il reclamo, riscontrata con
la nota dei calciatori allegata al referto arbitrale, assicuri che in effetti si è
trattato solo di un errore materiale nell’indicazione del nome del calciatore
Romeo, posto che la carta d’identità AE 4184892, registrata sull’elenco
consegnato all’arbitro, si riferisce a Romeo Giovanni Giuseppe, tesserato
della società siciliana, e un diverso intento avrebbe indotto proprio a non
riportare il nome del calciatore squalificato.
Pertanto, va annullata la sanzione e ripristinato il risultato raggiunto sul
campo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, ripristinando il risultato della gara Catania-
Fasano del 3.3.2002 conseguito sul campo.
La tassa va restituita.
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