Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 54/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FAENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 3.5.2002 DELL’ALLENATORE MAURIZIO GIORDANI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 50/TB del 21.3.2002 – gara Vis Pesaro-Faenza del 16.3.2002)
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Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 54/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FAENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO A TUTTO IL 3.5.2002 DELL’ALLENATORE MAURIZIO GIORDANI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 50/TB del 21.3.2002 - gara Vis Pesaro-Faenza del
16.3.2002)
La società Faenza Calcio, reclamando nei modi e termini di rito avverso
la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore, Maurizio
Giordani, la squalifica fino a tutto il 3.5.2002 per avere tenuto “comportamento
irriguardoso verso l’arbitro durante la gara” disputatasi il 16.3.2002 fra la Vis
Pesaro e la società reclamante, ed essere stato conseguentemente espulso,
assume motivatamente doversi tale sanzione considerare “esageratamente
gravatoria” nei confronti di essa società e del diretto interessato, anche in
considerazione dei buoni precedenti dello stesso e dell’essersi questi
premurato, nel dopo gara, di porgere all’arbitro le dovute scuse per
l’esclamazione profferita. Chiede pertanto che l’entità della squalifica venga
ridotta.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene il
gravame meritevole di considerazione, essendo dell’avviso che nell’esaminata
fattispecie la reale gravità della infrazione commessa, quale risulta dai
documenti ufficiali, trovi adeguata sanzione nella squalifica fino al 15.4.2002.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo fino a tutto il 15.4.2002 la squalifica
inflitta all’allenatore Maurizio Giordani.
La tassa va restituita.
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