Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 70/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MONTICHIARI – CREMONESE DEL 3 MAGGIO 2003 (GIRONE “B”)
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Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 70/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA MONTICHIARI – CREMONESE DEL 3 MAGGIO 2003 (GIRONE “B”)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
rilevato che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art. 17 n. 3 del
Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore SANDRINI Roberto della società Cremonese
in stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 68/TB del
30.4.2003;
- ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n. 5
del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto inoltre che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce
della C.A.F.) il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare
ad incontri ufficiali fino a che non risultino scontate le sanzioni inflittegli.
- tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Cremonese la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2 in favore della società Montichiari.
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