Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 90/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA AVVERSO LE SQUALIFICHE INERENTI LA GARA SORA-CATANIA DEL 22.5.202 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 81/TB del 23.5.2002 – gara Sora-Catania del 22.5.2002)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 12/06/02 n. 90/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA AVVERSO LE SQUALIFICHE INERENTI LA GARA SORA-CATANIA DEL 22.5.202 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 81/TB del 23.5.2002 - gara Sora-Catania del 22.5.2002) La società Calcio Catania ha preannunciato reclamo avverso squalifiche inerenti la gara Sora-Catania del 22.5.2002 inflitte dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi di reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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