Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 13/02/02 n. 36/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VINCENZO CATELLA YARI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 29/TB del 24.1.2002 – gara Catania-Acireale del 20.1.2002)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 13/02/02 n. 36/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. ACIREALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VINCENZO CATELLA YARI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 29/TB del 24.1.2002 - gara Catania-Acireale del 20.1.2002) La società A.S. Acireale ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Vincenzo Catella Yari inflitta dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi nel termine di rito, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 29 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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