Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 13/02/02 n. 36/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ACIREALE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VINCENZO CATELLA YARI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 29/TB del 24.1.2002 – gara Catania-Acireale del 20.1.2002)
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Comunicato ufficiale del 13/02/02 n. 36/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. ACIREALE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VINCENZO CATELLA YARI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 29/TB del 24.1.2002 - gara Catania-Acireale del
20.1.2002)
La società A.S. Acireale ha preannunciato reclamo avverso la
squalifica per quattro gare del calciatore Vincenzo Catella Yari inflitta dal
Giudice Sportivo.
Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi
nel termine di rito, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del
reclamo ex art. 29 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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