Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 13/11/02 n. 14/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE LUPO ANDREA E TRE GARE CALCIATORE LINGUANTI GIULIO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 10/TB DEL 30.10.2002 – GARA RAGUSA-CROTONE DEL 26.10.2002)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 13/11/02 n. 14/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE LUPO ANDREA E TRE GARE CALCIATORE LINGUANTI GIULIO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 10/TB DEL 30.10.2002 – GARA RAGUSA-CROTONE DEL 26.10.2002) Con lettera trasmessa via fax in data del 31.10.2002 la società U.S. Ragusa S.r.l. preannunciava reclamo avverso la squalifica rispettivamente per quattro e tre gare effettive dei giocatori Lupo Andrea e Linguanti Giulio irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento del 30.10.2002 per comportamenti violenti dei citati giocatori. In data 06.11.2002 la società U.S. Ragusa S.r.l. faceva pervenire a questa Commissione una memoria contenente le argomentazioni a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione per il solo Linguanti, decadendo, quindi, dai termini di presentazione del reclamo avverso la squalifica al giocatore Lupo. Deve, quindi, questa Commissione dichiarare, in limine, la improcedibilità per carenza di deposito del reclamo per il calciatore Lupo Andrea. Relativamente al giocatore Linguanti il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché al termine della partita Ragusa – Crotone del 26.10.2002 il citato giocatore ha colpito con un pugno un avversario rivolgendo, inoltre, frasi offensive e minacciose ad altri giocatori. Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che il Linguanti non aveva affatto colpito il calciatore del Crotone Ferrante ma si era precipitato verso di esso con l’intento di “proteggerlo da eventuali episodi spiacevoli”. A sostegno di tale tesi la società ricorrente ha prodotto una irrituale autodichiarazione del giocatore Ferrante il quale, in evidente contrasto con il referto dell’arbitro, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun pugno dal calciatore del Ragusa Linguanti. La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare inaccettabile alla luce degli atti ufficiali di gara che nell’ordinamento sportivo assumono il carattere di prova privilegiata. I fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara devono essere sa nzionati con il rigore necessario anche in considerazione del carattere educativo che un campionato giovanile deve mantenere. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi congrua all’episodio contestato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di respinge il reclamo della società Ragusa avverso la squalifica inflitta al calciatore Linguanti Giulio e dichiara improcedibile per carenza di deposito il preannuncio di reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Lupo Andrea. La tassa va addebitata.
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