Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 13/11/02 n. 14/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO F.C.SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 5000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 8/TB DEL 23.10.2002 – GARA BENEVENTO-FIDELIS ANDRIA DEL 19.10.2002)
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Comunicato ufficiale del 13/11/02 n. 14/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO F.C.SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 5000,00
(DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 8/TB DEL 23.10.2002 – GARA BENEVENTO-FIDELIS
ANDRIA DEL 19.10.2002)
Con ricorso del 30.10.2002 la società F.C. Sporting Benevento S.r.l. ricorreva avanti
a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice
Sportivo il 23.10.2002 consistente nell’ ammenda di € 5.000,00 in quanto i propri tifosi
avevano rivolto per tutta la durata della gara Benevento – Fidelis Andria del 19.10.2002
del Campionato Nazionale D. Berretti grida di contenuto razzista verso un calciatore di
colore della squadra avversaria.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che non appariva provato
che gli apostrofanti fossero dei sostenitori della squadra e non invece dei semplici passanti
data la localizzazione del terreno di gioco adibito alle gare del Campionato Berretti
limitrofo alla strada pubblica.
La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare in pieno contrasto con gli
atti ufficiali di gara ed in modo particolare con il rapporto dell’arbitro, il quale afferma che
gli insulti e i cori razzisti avverso i giocatori di colore della Fidelis Andria sono durati per
l’intero periodo della gara.
Il comportamento di cui trattasi concreta un atteggiamento contrassegnato dalla
discriminazione razziale cui deve essere applicata la norma speciale prevista dal codice di
giustizia sportiva.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, equa e congrua rispetto
all’episodio descritto.
Per questi motivi la Commissione disciplinare
d e l i b e r a
di respinge il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.
La tassa va addebitata.
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