Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 15/01/03 n. 30/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GIUGLIANO – PALMESE DEL 9 NOVEMBRE 2002 (RECLAMO SOCIETA’ PALMESE – DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n. 20/TB del 27.11.2002)
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Comunicato ufficiale del 15/01/03 n. 30/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA GIUGLIANO – PALMESE DEL 9 NOVEMBRE 2002 (RECLAMO SOCIETA’
PALMESE – DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n. 20/TB del
27.11.2002)
Il Giudice Sportivo,
- In relazione alla gara indicata in oggetto la Commissione Disciplinare ai sensi dell’art.
31 lettera c) del C.G.S. ha trasmesso al Giudice Sportivo per quanto di competenza il
reclamo della società Palmese riguardante la posizione del calciatore Boninsegni
Claudio non in regola con il tesseramento per la società Giugliano.
- Rilevato che alla gara in oggetto ha preso parte con la società Giugliano il calciatore
Boninsegni Claudio ancora regolarmente tesserato per la società A.S. Alex Soccavo,
militante nel Campionato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti – prima
categoria.
- Ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n. 5
comma a) del C.G.S.
Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
di infliggere alla Società Giugliano la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2 a favore della società Palmese.
La tassa non va addebitata.
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