Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 78/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO DI PAOLA (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER CINQUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 64/TB del 2.5.2002 – gara Poggibonsi V.-Pisa del 27.4.2002)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 22/05/02 n. 78/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO DI PAOLA (PISA CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER CINQUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 64/TB del 2.5.2002 - gara Poggibonsi V.-Pisa del 27.4.2002) Il calciatore Francesco Di Paola ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo lo ha squalificato per cinque gare "perché a gioco fermo colpiva con uno sputo in faccia il portiere avversario; espulso, veniva raggiunto dall’avversario e, reagendo a due pugni con cui l’altro lo colpiva al volto, gli sferrava numerosi pugni al torace”. Il giovane calciatore, che chiede la riduzione della squalifica, non nega lo sputo, gesto del quale chiede scusa a tutti, ma afferma che “lo squalificante episodio non è stato altro che l’atto finale (clamoroso e di grande maleducazione) che ha fatto seguito ad una serie di provocazioni non dimostrabili” subite dall’avversario; quanto alla restante parte dell’episodio, chiarisce di aver colpito solo per “fermare l’impeto” del portiere della squadra avversaria. Ritiene la Commissione che, pacifici i fatti, la condotta sia stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo, soprattutto in considerazione del fatto che a dare inizio alla colluttazione è stato proprio il Di Paola. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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