Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 50/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BIANCHI EMANUELE (C.U. N.41/TB DEL 19/2/2003 GARA AREZZO-LUCCHESE DEL 15/2/2003).

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 50/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BIANCHI EMANUELE (C.U. N.41/TB DEL 19/2/2003 GARA AREZZO-LUCCHESE DEL 15/2/2003). La società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore Emanuele Bianchi “ per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara; sempre al termine, tentava di aggredire il dirigente accompagnatore della squadra avversaria rivolgendogli una frase offensiva ed intimidatoria; più tardi, mentre si trovava nel proprio spogliatoio, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”. La reclamante chiede la riduzione della sanzione, assumendo, essenzialmente, che “la ricostruzione dei fatti, relativi al termine della gara, contenuta nel referto ufficiale prima e nell’allegato supplemento di rapporto poi, appare manifestatamene condizionata da uno stato d’animo non sereno del Direttore di gara, così come evidenziato nel nostro esposto inviato alla Lega Professionisti Serie C, e al Comitato Regionale A.I.A. Toscana in data 17 febbraio 2003”. I motivi del reclamo sono stati illustrati dall’avv. Fabio Lupo nel corso dell’odierna riunione, all’esito della quale la Commissione ritiene che il reclamo debba essere accolto. Va però evidenziato che la decisione riposa non sui fatti enunciati nell’esposto, la cui valutazione spetta ad altro Organo dell’Ordinamento Sportivo, bensì sulla considerazione che le condotte sanzionate si sono susseguite l’una all’altra, in un breve arco temporale e quindi la complessiva condotta risente di una certa unitarietà. Pertanto, si stima sanzione congrua la squalifica per tre gare. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Bianchi Emanuele a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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