Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 27/11/02 n. 20/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BONINSEGNI CLAUDIO (S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L.)(DELIBERA G.S. C.U. N.15/TB DEL 13/11/2002 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL 4/11/2002).

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 27/11/02 n. 20/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BONINSEGNI CLAUDIO (S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L.)(DELIBERA G.S. C.U. N.15/TB DEL 13/11/2002 GARA GIUGLIANO-PALMESE DEL 4/11/2002). In relazione alla gara Giugliano-Palmese disputata per il Campionato “D.Berretti” il 9.12.2002, la società A.S. Palmese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo a questa Commissione dolendosi del fatto che la società S.S. Calcio Giugliano S.r.l. aveva utilizzato nell’incontro il calciatore Boninsegni Claudio non in regola con il tesseramento ed invocando la punizione sportiva della perdita della gara alla società Giugliano. Dalla documentazione acquisita risulta che alla gara in oggetto ha effettivamente partecipato il calciatore Boninsegni ancora regolarmente tesserato con la società A.S. Alex Soccavo, militante nel Campionato Campano di prima categoria. All’esito della odierna riunione si rileva che la competenza sulla regolare posizione dei tesserati partecipanti alla gara appartiene, ai sensi dell’art. 31 lett.c) del C.G.S., al Giudice Sportivo, al quale andranno trasmessi gli atti previa declaratoria di incompetenza. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a la propria incompetenza ed ordina trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
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