Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI EMANUELE ALIOTTA (PRESIDENTE F.C. MESSINA PELORO) E DELLA SOCIETA’ F.C. MESSINA PELORO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI EMANUELE ALIOTTA (PRESIDENTE F.C. MESSINA PELORO) E DELLA SOCIETA' F.C. MESSINA PELORO Su deferimento del Procuratore Federale dell’11 luglio 2001, in data odierna viene contestata al Sig. Emanuele Aliotta, Presidente del F.C. Messina Peloro, la violazione degli artt. 1 co. 1 e 3 co. 1 e 4 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva per aver nel corso di dichiarazioni rese al termine della gara Messina-Lodigiani ad organi di informazione (tra le altre, più diffusamente la Gazzetta del Sud del 9 Aprile 2001), le espressioni riportate e virgolettate dal cronista così come sotto indicato: “”Sono amareggiato, il campionato è stato falsato in modo sporco e irriguardoso. Oggi a favore del Messina c’era un rigore netto e un altro probabile, mentre l’arbitro ha fischiato soltanto quello inesistente a favore della Lodigiani … omissis … Evidentemente oggi il Messina doveva pareggiare, visto il risultato del Palermo e in occasione del rigore a favore della Lodigiani l’arbitro era in contatto telefonico e sapeva che il Palermo stava pareggiando … omissis ... E invece tutto è stato deciso a tavolino: Sensi, D'Antoni e gli arbitri hanno rubato a tavolino … omissis … ho intenzione di ritirare la squadra dal campionato, voglio attuare questa forma di protesta che faccia scalpore in tutta l'ltalia."" Con tali affermazioni, ritiene la Procura, il presidente Aliotta si è reso colpevole di gravi giudizi sulla reputazione della classe arbitrale e del direttore dell'incontro, in particolare, con, ciò violando i già citati artt. 1 e 3. Parallelamente, ai sensi dell'art. 3 co. 2 viene deferita anche la società F.C. Messina Peloro per responsabilità diretta oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente. Nelle forme e termini di rito perveniva una memoria difensiva da parte della società nell'interesse proprio e dell' incolpato. Nella stessa in sintesi e significativamente emerge che: - tutte le dichiarazioni allegate sono state rilasciate a caldo in uno stato emozionale e al termine di una gara importantissima, decisa sfortunatamente da un errata interpretazione arbitrale, ma non più reiterate; - si è trattato di un commento crudo, netto e severo su una pessima prestazione di un arbitro ma non intenzionalmente lesivo dell'intera organizzazione arbitrale. In ogni caso, un semplice giudizio critico interpretativo su una prestazione negativa dell'arbitro stesso non potrebbe automaticamente essere tradotto come una espressione lesiva del suo onore e della sua reputazione; - la portata della espressione unica e breve è stata ampliata da titolazioni ad effetto ma si riferisce ad esternazioni che per schemi e gergo sono normalmente tollerate su tutti i campi di calcio. - Dopo quell'episodio la società ed il suo presidente hanno tenuto comportamento esemplare . La memoria difensiva si concludeva con la richiesta di proscioglimento o, in subordine di una sanzione assolutamente lieve per presidente e società medesima. Alla riunione odierna sono presenti per la Procura Federale gli Avv. Roberto Lombardi e Federico Bagattini e per il F.C. Messina Peloro il Dott.Carabellò. I rappresentati della Procura hanno confermato il quadro d'imputazione, spiegando in particolare come con le espressioni usate e non contestate dal Presidente stesso ed univocamente riprese dalla stampa, non si verta nella critica pur severa per la errata interpretazione arbitrale. Queste ultime viceversa stigmatizzano fortemente l’organizzazione arbitrale e la figura dell'ufficiale di gara, atteso che il rigore regalato farebbe parte di una scelta a tavolino in un preciso quadro strategico di partite pilotate. Tali gravi affermazioni, a parere della Procura Federale, sarebbero dunque da punire adeguatamente con la sanzione prevista ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva con: - la sospensione del presidente dalle sue funzioni fino al 28.02.2002; - con la ammenda per la F.C. Messina Peloro di lire 5.034.302 (€ 2600) per la responsabilità oggettiva della Società di cui alI'art. 3 co. 2 del Nuovo Codice della Giustizia Sportiva. Parallelamente, ritiene la Procura, non debbano essere presi in considerazione altri possibili precedenti. Il rappresentante della società stessa, subito dopo, si è rifatto ai contenuti più significativi della memoria difensiva, chiedendo in conclusione una riduzione delle sanzioni proposte dalla Procura Federale per la non reiterazione delle accuse e per i danni oggettivi già subiti nel contempo dal F.C. Messina Peloro. La Commissione osserva che l'addebito contestato è da ritenersi pienamente provato in via documentale attraverso il testo dell’articolo apparso tra l'altro sul quotidiano "Gazzetta del Sud del lunedì 9 Aprile 2001 nonchè dalla sostanziale ammissione dell'addebito medesimo. Quanto alla corretta interpretazione delle affermazioni de quo, esse appaiono in effetti lesive della organizzazione arbitrale e quindi del sistema nel suo complesso, oltre che del direttore di gara e non già critiche deluse e a caldo per una errata interpretazione tecnica. Alla responsabilità dell' incolpato consegue quella della società per dato oggettivo ai sensi dell’art. 3 co. 2 già citato. La Commissione nondimeno, tenendo conto della non reiterazione delle affermazioni pronunciate e del corretto comportamento della società nel periodo successivo, in linea coerente con la propria giurisprudenza, accogliendo parzialmente le richieste della Procura Federale, ritiene equo irrogare le seguenti sanzioni. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Emanuele Aliotta la inibizione fino a tutto il 31.1.2002 e di irrogare alla società F.C. Messina Peloro l’ammenda di euro 2.600 (L. 5.034.302)
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