Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 128/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO BRAGLIA (ALLENATORE MONTEVARCHI C. AQUILA 1902) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C. AQUILA 1902

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 128/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PIERO BRAGLIA (ALLENATORE MONTEVARCHI C. AQUILA 1902) E DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 Su deferimento del Procuratore Federale, viene contestato a Piero Braglia, allenatore del Montevarchi C. Aquila 1902, la violazione di cui all'art. 12 co. 7° del Codice di Giustizia Sportiva, normativa in vigore alla data della commissione del fatto, per avere posto in essere comportamento antiregolamentare e precisamente: tesserato con la qualifica di tecnico, benché squalificato per la gara Montevarchi-Faenza del 12.5.2001 è stato presente negli spogliatoi prima dell’inizio della gara e durante l’intervallo tra il 1° e il 2° tempo ed inoltre a circa 15 minuti dal termine si è portato sulle scalette di accesso agli spogliatoi impartendo disposizioni ai calciatori della sua squadra; e alla società Montevarchi C. Aquila 1902 la violazione di cui all'art. 6 co. 2° del Codice di Giustizia Sportiva, normativa in vigore alla data della commissione del fatto, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. In data 19.11.2001 il Braglia inviava a questa Commissione un fax nel quale sostanzialmente riconosceva di aver tenuto il comportamento di cui gli veniva fatto debito. In un successivo scritto defensionale fatto pervenire a questa Commissione, detto tesserato affermava che, pur essendo “in parte vero quanto trascritto dal Commissario nel suo referto”, i fatti si sono tuttavia svolti non nel modo in cui sono stati riportati. Per tale ragione chiede che gli venga irrogata solo una sanzione pecuniaria. Nessuna nota è stata viceversa inviata dalla incolpata società. Alla odierna riunione è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, Avv, Roberto Lombardi, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità sia del Braglia che della società in ordine a tutto quanto loro rispettivamente ascritto e che conseguentemente vengano irrogate: al Braglia la squalifica fino al 19.2.2002 ed alla società Montevarchi l’ammenda di euro 780. La Commissione Disciplinare ascoltato il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, rilevato che le contestazioni mosse e le conseguenti richieste non risultano né destituite di fondamento, né meritevoli di censura sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni, ritiene di doverle accogliere integralmente. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare a Piero Braglia la squalifica fino a tutto il 19.2.2002, e alla società Montevarchi l’ammenda di euro 780.
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