Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CATANIA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CATANIA A seguito di deferimento operato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, è stata contestata alla società Atletico Catania la violazione di cui all’art. 1 co. 1° del previgente C.G.S. per non aver comunicato nei termini prescritti alla suddetta Lega l’importo dell’ammontare delle ritenute previdenziali ed erariali relative alla vertenza economica del tesserato Davide Carfora dinanzi al Collegio Arbitrale. Nei termini assegnati l’Atletico Catania non ha inoltrato memoria a difesa. All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che la responsabilità sia inconfutabile. La norma precettiva è costituita dalla circolare n. 22 del 20.9.2000 che ha disposto che, per la esecuzione delle delibere del Collegio Arbitrale che fanno obbligo alle società di versare somme in favore dei loro tesserati, le società debbano comunicare alla Lega entro venti giorni dalla data del comunicato ufficiale sul quale la delibera è pubblicata, l’importo esatto delle ritenute previdenziali ed erariali ed ha, quindi, previsto che in caso di omissione la Lega inviti le società a provvedere nel termine del dieci giorni, decorsi i quali infruttuosamente viene disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare perché sanzioni l’inadempimento. Nella specie l’Atletico Catania è rimasto inadempiente anche dopo il sollecito inoltrato dalla segreteria il 20.12.2000. La condotta tenuta dalla deferita integra all’evidenza la violazione contestata, dovendosi l’inosservanza della normativa in esame considerare in conflitto con il dovere di correttezza postulato dall’art. 1 co. 1° del C.G.S.. Per tale violazione è sanzione congrua l’ammenda di 400 euro, avuto riguardo al fatto che la società ha poi provveduto, seppure con ritardo, a trasmettere la comunicazione con nota del 3.1.2001. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società Atletico Catania l’ammenda di 400 euro.
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