Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CATANIA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 134/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CATANIA
A seguito di deferimento operato dal Presidente della Lega
Professionisti Serie C, è stata contestata alla società Atletico Catania la
violazione di cui all’art. 1 co. 1° del previgente C.G.S. per non aver
comunicato nei termini prescritti alla suddetta Lega l’importo dell’ammontare
delle ritenute previdenziali ed erariali relative alla vertenza economica del
tesserato Davide Carfora dinanzi al Collegio Arbitrale.
Nei termini assegnati l’Atletico Catania non ha inoltrato memoria a
difesa.
All’esito dell’odierna riunione, ritiene la Commissione che la
responsabilità sia inconfutabile.
La norma precettiva è costituita dalla circolare n. 22 del 20.9.2000 che
ha disposto che, per la esecuzione delle delibere del Collegio Arbitrale che
fanno obbligo alle società di versare somme in favore dei loro tesserati, le
società debbano comunicare alla Lega entro venti giorni dalla data del
comunicato ufficiale sul quale la delibera è pubblicata, l’importo esatto delle
ritenute previdenziali ed erariali ed ha, quindi, previsto che in caso di
omissione la Lega inviti le società a provvedere nel termine del dieci giorni,
decorsi i quali infruttuosamente viene disposto il deferimento alla
Commissione Disciplinare perché sanzioni l’inadempimento.
Nella specie l’Atletico Catania è rimasto inadempiente anche dopo il
sollecito inoltrato dalla segreteria il 20.12.2000.
La condotta tenuta dalla deferita integra all’evidenza la violazione
contestata, dovendosi l’inosservanza della normativa in esame considerare in
conflitto con il dovere di correttezza postulato dall’art. 1 co. 1° del C.G.S..
Per tale violazione è sanzione congrua l’ammenda di 400 euro, avuto
riguardo al fatto che la società ha poi provveduto, seppure con ritardo, a
trasmettere la comunicazione con nota del 3.1.2001.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società Atletico Catania l’ammenda di 400 euro.
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