Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 20/12/01 n. 86/C DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE VIVES (TESSERATO A.C. JUVE STABIA)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 20/12/01 n. 86/C
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI
GIUSEPPE VIVES (TESSERATO A.C. JUVE STABIA)
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data
14/12/2001 viene contestata al calciatore Giuseppe Vives, tesserato per l'A.C.
Juve Stabia, la violazione di cui all'art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione alI'art. 9 comma 7° del Regolamento deIl'attività di
Procuratore Sportivo, normativa in vigore alla data della commissione del
fatto, per aver posto in essere comportamento non regolamentare.
Più precisamente, si sottolinea che il calciatore Giuseppe Vives ha
rilasciato in data 12/09/2000 incarico di rappresentarlo al Procuratore Sportivo
Oberto Petricca e successivamente, in data 14/03/2001, al Procuratore
Sportivo Alessandro Alberti senza però provvedere alla revoca del 1° incarico.
Per il tramite dell'Avv. Eduardo Chiacchio il calciatore ha prodotto nei
termini di rito una memoria difensiva nella quale si sottolinea la buona fede
dell'interessato ignaro dei regolamenti vigenti attesa la sua giovane età ed il
trovarsi alla prima esperienza con i Procuratori. A conferma di tale quadro
privo di malizia o di cattiva fede, nella memoria si rappresenta che nessuno
dei due procuratori nel tempo attivati ha avviato azione legale nei confronti del
calciatore.
Alla riunione odierna partecipano:
- l'avvocato Roberto Lombardi per la Procura Federale;
- il diretto interessato.
Nel proprio intervento il rappresentante della Procura nel sottolineare la
situazione oggettiva fra l'altro non contestata, si richiama alla violazione
commessa e chiede per il calciatore l'ammenda di lire 1.000.000.
Nel proprio intervento l'Avv. Chiacchio ribadisce quanto già
rappresentato nella memoria puntualizzando ancora una volta che questo
incidente in buona fede ha avuto tra l'altro riflessi sfavorevoli sulla carriera del
giovane calciatore ed al primo contratto.
Per ciò stesso, richiede la sanzione minima ovvero l'ammonizione o in
subordine l'ammonizione con diffida.
La Commissione, essendo sostanzialmente provati e non contestati i
fatti, in considerazione delle circostanze oggettive, della giovane età e della
inesperienza del Vives ritiene equo accogliere in parte le istanze della difesa.
Per i motivi sopra indicati, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Giuseppe Vives l’ammenda di euro 150 (L.
290.440).
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