Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 143/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE
1919
Su deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C,
veniva contestata alla società S.S. Cavese 1919 la violazione di cui all'art. 1
co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fatto saldare il proprio
tesserato Paolo Lombardo dal Sig. Gino Montella, Presidente, con un
assegno personale di conto corrente poi rimasto impagato.
La società S.S. Cavese 1919 ha inoltrato nei termini una memoria
difensiva nella quale in primo luogo ha eccepito la prescrizione delle infrazioni
contestate a norma del 4° co. dell'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva, il
quale stabilisce che le infrazioni disciplinari connesse a pattuizioni
economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui
sono maturati.
In secondo luogo la società si dichiara incolpevole per i fatti contestati
in quanto gli assegni impagati sono stati emessi dall'allora Presidente
Montella che da febbraio 2001 non fa più parte della società avendo ceduto
tutte le azioni di cui era titolare.
Preliminarmente la Commissione rileva l’infondatezza dell'eccepita
prescrizione in quanto la norma invocata si riferisce "a infrazioni disciplinari
connesse ad irregolari pattuizioni economiche": nella fattispecie non si è in
tema di irregolare pattuizione economica, bensì di mancato e/o irregolare
adempimento di una pattuizione economica del tutto regolare; in ogni caso,
l'inizio dell'attività istruttoria da parte del Collegio Arbitrale avrebbe comunque
interrotto la decorrenza anche del minimo termine di prescrizione.
Quanto ai comportamenti contestati la Commissione ritiene che dagli
atti ufficiali risulti sufficientemente provata la responsabilità personale
dell'allora Presidente Montella e conseguentemente, a norma dell'art. 2 co. 4
del Codice di Giustizia Sportiva, la responsabilità diretta della società S.S.
Cavese 1919. A tal fine la Commissione ritiene equa e proporzionata alla
gravità dei fatti contestati la sanzione dell'ammenda di euro 500.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società S.S. Cavese 1919 l'ammenda di euro 500.
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