Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. SORA E A.C. CAMPOBASSO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE
SOCIETA' A.S. SORA E A.C. CAMPOBASSO
Su deferimento del Procuratore Federale, il Presidente della
Commissione Disciplinare ha contestato alla A.S. Sora la violazione prevista
dall'art. 6, co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62 co. 2°
delle N.O.I.F. e alla società A.C. Campobasso la violazione prevista dal
medesimo art. 6, co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.
62, co. 2° e 3° delle N.O.I.F., normativa in vigore alla data della commissione
del fatto, perché in occasione dell’incontro Campobasso-Sora del 3.6.2001:
(1) al 2° del secondo tempo, tifosi del Sora lanciavano in campo, verso il
portiere del Campobasso l’asta di una bandiera; (2) all’inizio del secondo
tempo, tifosi del Campobasso lanciavano sul terreno di giuoco un razzo
luminoso; (3) al 32° del secondo tempo, tifosi del Campobasso lanciavano
una bottiglia semipiena d’acqua in direzione del portiere del Sora senza
colpirlo.
All’odierna riunione è intervenuto il solo rappresentante della Procura
Federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità delle
due società deferite e per la loro condanna, quanto alla A.S. Sora, ad
un’ammenda di lire 1.000.000 e, quanto alla A.C. Campobasso, ad
un’ammenda di lire 1.500.000.
Esaminati i documenti ufficiali, la Commissione osserva che dalla
relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini emergono elementi tali da far
ritenere provati i fatti addebitati, del resto non contestati dalle società deferite,
che non hanno presentato alcuna memoria difensiva.
Pertanto, la Commissione considera sanzioni adeguate gli addebiti,
rispettivamente: un’ammenda di lire 500.000, da convertire per difetto in euro
250, a carico della A.S. Sora ed un’ammenda di lire 750.000, da convertire
per difetto in euro 375, a carico della A.C. Campobasso, così riducendo le
richieste formulate dalla Procura Federale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.S. Sora l’ammenda di euro 250 (L. 484.067) e
di irrogare alla società A.C. Campobasso l’ammenda di euro 375 (L. 726.101).
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