Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. SORA E A.C. CAMPOBASSO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 71/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA' A.S. SORA E A.C. CAMPOBASSO Su deferimento del Procuratore Federale, il Presidente della Commissione Disciplinare ha contestato alla A.S. Sora la violazione prevista dall'art. 6, co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62 co. 2° delle N.O.I.F. e alla società A.C. Campobasso la violazione prevista dal medesimo art. 6, co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 62, co. 2° e 3° delle N.O.I.F., normativa in vigore alla data della commissione del fatto, perché in occasione dell’incontro Campobasso-Sora del 3.6.2001: (1) al 2° del secondo tempo, tifosi del Sora lanciavano in campo, verso il portiere del Campobasso l’asta di una bandiera; (2) all’inizio del secondo tempo, tifosi del Campobasso lanciavano sul terreno di giuoco un razzo luminoso; (3) al 32° del secondo tempo, tifosi del Campobasso lanciavano una bottiglia semipiena d’acqua in direzione del portiere del Sora senza colpirlo. All’odierna riunione è intervenuto il solo rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità delle due società deferite e per la loro condanna, quanto alla A.S. Sora, ad un’ammenda di lire 1.000.000 e, quanto alla A.C. Campobasso, ad un’ammenda di lire 1.500.000. Esaminati i documenti ufficiali, la Commissione osserva che dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini emergono elementi tali da far ritenere provati i fatti addebitati, del resto non contestati dalle società deferite, che non hanno presentato alcuna memoria difensiva. Pertanto, la Commissione considera sanzioni adeguate gli addebiti, rispettivamente: un’ammenda di lire 500.000, da convertire per difetto in euro 250, a carico della A.S. Sora ed un’ammenda di lire 750.000, da convertire per difetto in euro 375, a carico della A.C. Campobasso, così riducendo le richieste formulate dalla Procura Federale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.S. Sora l’ammenda di euro 250 (L. 484.067) e di irrogare alla società A.C. Campobasso l’ammenda di euro 375 (L. 726.101).
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