Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA
SOCIETA' A.C. AREZZO
Il Procuratore Federale della F.I.G.C., deferiva la società A.C. Arezzo
per violazione
di cui agli artt. 10 co. 2 e 11 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, violazioni
configuratasi nel corso della gara Arezzo-Cesena del 12.5.2001 per avere
alcuni suoi sostenitori:
- esposto per alcuni secondi prima della gara una croce celtica,
esposizione ripetuta al 20° del 1° tempo;
- fatto esplodere fragorosi petardi prima e durante la gara stessa.
A margine, si rappresenta che i tifosi dell'Arezzo avevano determinato
con il proprio comportamento I'inflizione di un'ulteriore sanzione da parte della
Commissione, avendo essi lanciato all'inizio e durante la partita fumogeni
anche contro la tifoseria ospite senza colpirli.
Conseguente l’ammenda di lire 3.000.000 (vgs comunicato del
15.5.2001. nr. 234/1012).
I contenuti del deferimento si sostanziano nel rapporto del
rappresentante dell'Ufficio Indagini presente alla gara che ha redatto puntuale
e dettagliata relazione.
Nella memoria difensiva prodotta nei termini, la società, in sintesi,
rappresenta che:
- pur confermandone I’esposizione, la croce celtica sarebbe rimasta
visibile solo per pochi istanti e senza provocare nessun tipo di
reazione;
- la propria tifoseria sarebbe stata a sua volta bersaglio di lanci di vari
oggetti e anche petardi da parte della tifoseria avversaria;
- sarebbe già stata sanzionata per il comportamento dei propri tifosi;
- in tale ultima ottica, si richiede di non aggravare I'entità delle sanzioni.
Alla riunione odierna partecipano per la Procura Federale gli avv.
Roberto Lombardi e Federico Bagattini.
Nessuno della Società Arezzo risulta presente.
Il Procuratore Federale conferma quanto in deferimento ed in atti,
sottolineando la gravità dell'esposizione della croce celtica anche brevemente
reiterata e le pericolose intemperanze del tifo aretino da sanzionare in
aggiunta oltre quelle già riportate.
Richiede pertanto una sanzione di euro 10.600 così articolata:
- euro 10.400 per la croce celtica;
- euro 200 per i petardi esplosi.
Essendo dunque i fatti sostanzialmente provati e non contestati la
Commissione, soprattutto con riferimento alla prima, ne sottolinea il contenuto
assolutamente odioso e razzista come frutto di atteggiamenti da stigmatizzare
e da tenere lontani dagli stadi di calcio, cosi come da qualunque altra
manifestazione sportiva e non. Irrilevante che la durata dell'esposizione sia
stata breve.
La sanzione, così come proposta dalla Procura Federale, viene
pertanto ritenuta pienamente adeguata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.C. Arezzo l’ammenda complessiva di euro
10.600 (L. 20.524.462)
Share the post "Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO"