Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' A.C. AREZZO Il Procuratore Federale della F.I.G.C., deferiva la società A.C. Arezzo per violazione di cui agli artt. 10 co. 2 e 11 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, violazioni configuratasi nel corso della gara Arezzo-Cesena del 12.5.2001 per avere alcuni suoi sostenitori: - esposto per alcuni secondi prima della gara una croce celtica, esposizione ripetuta al 20° del 1° tempo; - fatto esplodere fragorosi petardi prima e durante la gara stessa. A margine, si rappresenta che i tifosi dell'Arezzo avevano determinato con il proprio comportamento I'inflizione di un'ulteriore sanzione da parte della Commissione, avendo essi lanciato all'inizio e durante la partita fumogeni anche contro la tifoseria ospite senza colpirli. Conseguente l’ammenda di lire 3.000.000 (vgs comunicato del 15.5.2001. nr. 234/1012). I contenuti del deferimento si sostanziano nel rapporto del rappresentante dell'Ufficio Indagini presente alla gara che ha redatto puntuale e dettagliata relazione. Nella memoria difensiva prodotta nei termini, la società, in sintesi, rappresenta che: - pur confermandone I’esposizione, la croce celtica sarebbe rimasta visibile solo per pochi istanti e senza provocare nessun tipo di reazione; - la propria tifoseria sarebbe stata a sua volta bersaglio di lanci di vari oggetti e anche petardi da parte della tifoseria avversaria; - sarebbe già stata sanzionata per il comportamento dei propri tifosi; - in tale ultima ottica, si richiede di non aggravare I'entità delle sanzioni. Alla riunione odierna partecipano per la Procura Federale gli avv. Roberto Lombardi e Federico Bagattini. Nessuno della Società Arezzo risulta presente. Il Procuratore Federale conferma quanto in deferimento ed in atti, sottolineando la gravità dell'esposizione della croce celtica anche brevemente reiterata e le pericolose intemperanze del tifo aretino da sanzionare in aggiunta oltre quelle già riportate. Richiede pertanto una sanzione di euro 10.600 così articolata: - euro 10.400 per la croce celtica; - euro 200 per i petardi esplosi. Essendo dunque i fatti sostanzialmente provati e non contestati la Commissione, soprattutto con riferimento alla prima, ne sottolinea il contenuto assolutamente odioso e razzista come frutto di atteggiamenti da stigmatizzare e da tenere lontani dagli stadi di calcio, cosi come da qualunque altra manifestazione sportiva e non. Irrilevante che la durata dell'esposizione sia stata breve. La sanzione, così come proposta dalla Procura Federale, viene pertanto ritenuta pienamente adeguata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Arezzo l’ammenda complessiva di euro 10.600 (L. 20.524.462)
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