Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI PAGLIARI (ALLENATORE S.S. GUALDO) E DELLA SOCIETA’ S.S. GUALDO
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI
GIOVANNI PAGLIARI (ALLENATORE S.S. GUALDO) E DELLA SOCIETA'
S.S. GUALDO
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data odierna
viene contestato al:
- Sig. Giovanni Pagliari, allenatore della S.S. Gualdo la violazione di cui
all'art. 17 co. 7° del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva per
comportamento irregolare atteso che, in qualità di allenatore e benché
squalificato, nel corso della gara Gualdo-Teramo del 22.4.2001 alla fine
del 1° tempo si presentava ai bordi del campo e durante l’intervallo tra
il 1° e il 2° tempo sostava nello spogliatoio della propria squadra; inoltre
a circa 10 minuti dalla fine del 2° tempo si ripresentava in campo a
seguire la propria squadra nello spogliatoio dopo la fine dell’incontro;
- Alla società S.S. Gualdo la violazione di cui all'art. 3 co. 2° del Nuovo
Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Il deferimento si sostanzia dell'articolato rapporto del rappresentante
dell'Ufficio Indagini che nelle circostanze sopra indicate era intervenuto
direttamente nei confronti del Pagliari invitandolo a desistere dal suo
comportamento non regolamentare.
Nelle forme e termini di rito perveniva una memoria difensiva unica del
Pagliari e della società GuaIdo. In essa, a firma dell’Avv. Massimiliano
Baldassini, si riconoscono ed accettano le censure della Procura Federale,
rappresentando come attenuante il non aver opposto la minima replica
all'invito del responsabile dell'Ufficio Indagini, l'essersi sempre mantenuto in
condizioni di non visibilità essendo rimasto all'interno del tunnel mobile che
conduce alla pista ed al c.d. campo per destinazione, così attuando un
comportamento veniale poi prontamente rettificato. Il tutto nel contesto di un
incontro di particolare delicatezza.
Alla riunione partecipano:
- gli avvocati Roberto Lombardi e Federico Bagattini per la Procura
Federale;
- Il sig. Pagliari, lo stesso avv. MassimiIiano Baldassini ed il Sig.
Eugenio Scassillati quale rappresentante della società.
Nel ribadire le proprie posizioni, peraltro non contestate dagli incolpati,
I'Avv. Lombardi richiede per le violazioni sopra indicate le seguenti sanzioni:
- squalifica effettiva del Sig. Giovanni Pagliari fino al 04.12.2001;
- sanzione per la società di 780 € (Pari a L. 1.510.291) per
responsabilità oggettiva sul comportamento del proprio tesserato.
L'Intervento dei rappresentanti della società si rifà sostanzialmente alla
memoria scritta, sottolineando ancora l’immediata adesione all'invito di
lasciare i luoghi non consentiti, la non visibilità esterna e la tensione emotiva
della gara.
La Commissione, sottolineando la sostanziale concordanza tra
rapporto, deferimento e memorie difensive, ritiene equo e corretto accogliere
la tesi dell'Avv. Lombardi, così sanzionando Giovanni Pagliari e la società nei
termini di cui sopra.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Giovanni Pagliari la squalifica fino a tutto il 4.12.2001 e di
irrogare alla società S.S. Gualdo l’ammenda di euro 780 (L. 1.510.291)
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