Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI PAGLIARI (ALLENATORE S.S. GUALDO) E DELLA SOCIETA’ S.S. GUALDO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI PAGLIARI (ALLENATORE S.S. GUALDO) E DELLA SOCIETA' S.S. GUALDO Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data odierna viene contestato al: - Sig. Giovanni Pagliari, allenatore della S.S. Gualdo la violazione di cui all'art. 17 co. 7° del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva per comportamento irregolare atteso che, in qualità di allenatore e benché squalificato, nel corso della gara Gualdo-Teramo del 22.4.2001 alla fine del 1° tempo si presentava ai bordi del campo e durante l’intervallo tra il 1° e il 2° tempo sostava nello spogliatoio della propria squadra; inoltre a circa 10 minuti dalla fine del 2° tempo si ripresentava in campo a seguire la propria squadra nello spogliatoio dopo la fine dell’incontro; - Alla società S.S. Gualdo la violazione di cui all'art. 3 co. 2° del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Il deferimento si sostanzia dell'articolato rapporto del rappresentante dell'Ufficio Indagini che nelle circostanze sopra indicate era intervenuto direttamente nei confronti del Pagliari invitandolo a desistere dal suo comportamento non regolamentare. Nelle forme e termini di rito perveniva una memoria difensiva unica del Pagliari e della società GuaIdo. In essa, a firma dell’Avv. Massimiliano Baldassini, si riconoscono ed accettano le censure della Procura Federale, rappresentando come attenuante il non aver opposto la minima replica all'invito del responsabile dell'Ufficio Indagini, l'essersi sempre mantenuto in condizioni di non visibilità essendo rimasto all'interno del tunnel mobile che conduce alla pista ed al c.d. campo per destinazione, così attuando un comportamento veniale poi prontamente rettificato. Il tutto nel contesto di un incontro di particolare delicatezza. Alla riunione partecipano: - gli avvocati Roberto Lombardi e Federico Bagattini per la Procura Federale; - Il sig. Pagliari, lo stesso avv. MassimiIiano Baldassini ed il Sig. Eugenio Scassillati quale rappresentante della società. Nel ribadire le proprie posizioni, peraltro non contestate dagli incolpati, I'Avv. Lombardi richiede per le violazioni sopra indicate le seguenti sanzioni: - squalifica effettiva del Sig. Giovanni Pagliari fino al 04.12.2001; - sanzione per la società di 780 € (Pari a L. 1.510.291) per responsabilità oggettiva sul comportamento del proprio tesserato. L'Intervento dei rappresentanti della società si rifà sostanzialmente alla memoria scritta, sottolineando ancora l’immediata adesione all'invito di lasciare i luoghi non consentiti, la non visibilità esterna e la tensione emotiva della gara. La Commissione, sottolineando la sostanziale concordanza tra rapporto, deferimento e memorie difensive, ritiene equo e corretto accogliere la tesi dell'Avv. Lombardi, così sanzionando Giovanni Pagliari e la società nei termini di cui sopra. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Giovanni Pagliari la squalifica fino a tutto il 4.12.2001 e di irrogare alla società S.S. Gualdo l’ammenda di euro 780 (L. 1.510.291)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it