Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DANIELE PORTANOVA (TESSERATO F.C. MESSINA PELORO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DANIELE PORTANOVA (TESSERATO F.C. MESSINA PELORO) Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata contestata a Daniele Portanova, tesserato F.C. Messina Peloro, la violazione di cui all'art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7 punto 2 del Regolamento per le procedure arbitrali allegato c) del Regolamento dell’attività di Procuratore Sportivo, normativa in vigore alla data di commissione del fatto, per aver posto in essere comportamento antiregolamentare e precisamente: non risulta sia stata data esecuzione da parte del calciatore Daniele Portanova al lodo Arbitrale 19.12.2000 intercorso fra lo stesso calciatore ed il Sig. Teofrasto Talozzi, ratificato il 23.1.2001. Il Daniele Portanova ha peraltro reso noto alla Commissione, con comunicazione a questa pervenuta il 22 cm, di avere "bonariamente composta ogni controversia con il dott. Teofrasto TaIozzi al quale era stato ritardato il pagamento del dovuto solo perchè a quel momento non disponeva dell'intera somma". Ha inoltre allegato documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento; in via transattiva, di quanto di spettanza del sig. Talozzi. Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale I’Avv. Roberto Lombardi il quale, preso atto di quanto sopra, ha concluso chiedendo che, dovendosi affermare la responsabilità dell'incolpato per il contestato comportamento antiregolamentare comunque posto in essere, venga a questi irrogata la sanzione nel ridotto ammontare dl lire 1.500.000, tenuto conto dell’avvenuta estinzione del debito. Nessuno è comparso per l'incolpato. La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le conseguenti richieste del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, osserva: il fatto, in mancanza di prova contraria prodotta dall’interessato, deve ritenersi acclarato e va pertanto equamente sanzionato. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a Daniele Portanova responsabile di quanto addebitatogli e conseguentemente, nell’apprezzamento del successivo, positivo operato di questi, ritiene equo irrogargli la sanzione dell’ammenda di euro 260 (L. 503.430)
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