Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DANIELE PORTANOVA (TESSERATO F.C. MESSINA PELORO)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002
Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DANIELE
PORTANOVA (TESSERATO F.C. MESSINA PELORO)
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata
contestata a Daniele Portanova, tesserato F.C. Messina Peloro, la violazione
di cui all'art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7
punto 2 del Regolamento per le procedure arbitrali allegato c) del
Regolamento dell’attività di Procuratore Sportivo, normativa in vigore alla data
di commissione del fatto, per aver posto in essere comportamento
antiregolamentare e precisamente: non risulta sia stata data esecuzione da
parte del calciatore Daniele Portanova al lodo Arbitrale 19.12.2000 intercorso
fra lo stesso calciatore ed il Sig. Teofrasto Talozzi, ratificato il 23.1.2001.
Il Daniele Portanova ha peraltro reso noto alla Commissione, con
comunicazione a questa pervenuta il 22 cm, di avere "bonariamente
composta ogni controversia con il dott. Teofrasto TaIozzi al quale era stato
ritardato il pagamento del dovuto solo perchè a quel momento non disponeva
dell'intera somma". Ha inoltre allegato documentazione idonea a comprovare
l’avvenuto pagamento; in via transattiva, di quanto di spettanza del sig.
Talozzi.
Alla odierna riunione è comparso a rappresentare la Procura Federale I’Avv.
Roberto Lombardi il quale, preso atto di quanto sopra, ha concluso chiedendo
che, dovendosi affermare la responsabilità dell'incolpato per il contestato
comportamento antiregolamentare comunque posto in essere, venga a questi
irrogata la sanzione nel ridotto ammontare dl lire 1.500.000, tenuto conto
dell’avvenuta estinzione del debito.
Nessuno è comparso per l'incolpato.
La Commissione Disciplinare, ascoltate le argomentazioni e le conseguenti
richieste del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti,
osserva:
il fatto, in mancanza di prova contraria prodotta dall’interessato, deve
ritenersi acclarato e va pertanto equamente sanzionato.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
Daniele Portanova responsabile di quanto addebitatogli e
conseguentemente, nell’apprezzamento del successivo, positivo operato di
questi, ritiene equo irrogargli la sanzione dell’ammenda di euro 260
(L. 503.430)
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