Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. E A.C. PRATO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/11/01 n. 72/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA' RIMINI CALCIO F.C. E A.C. PRATO Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. si contesta alle società Rimini Calcio F.C. e alla società A.C. Prato la violazione di cui all'art. 6 co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 62 co. 2° delle N.O.I.F., perché in occasione della gara Rimini-Prato del 29.4.2001: 1) pochi minuti prima dell’inizio della gara, tifosi della società Prato lanciavano un fumogeno; 2) al termine della gara un gruppo di tifosi della società Rimini assalivano il calciatore della società Prato Alessandro Brancaccio ed il Dirigente della stessa società Signor Giuseppe Medino. Perveniva, nelle forme e nei termini di rito, memoria difensiva della società Rimini Calcio, nella quale, pur condannando fermamente la condotta incivile che si assume compiuta dai propri tifosi, si invocava la particolare comprensione della Commissione, atteso che i due tesserati del Prato, apostrofati con epiteti poco cortesi dai tifosi riminesi mentre stavano lasciando la tribuna, si erano rivolti a costoro in maniera incivile (con il tradizionale dito medio della mano rivolto verso il cielo ed il classico “manico di ombrello”), provocando quindi la reazione dei tifosi romagnoli. La memoria proseguiva indicando come l’episodio fosse rimasto isolato, fosse accaduto a fine gara e si fosse consumato in un breve lasso temporale, tanto che né gli addetti della Rimini Calcio né la forza pubblica ebbero modo di intervenire; e concludeva ribadendo la richiesta di una sanzione oltremodo lieve. All’odierna riunione erano presenti i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Roberto Lombardi e Avv. Federico Bagattini, che concludevano chiedendo per l’A.C. Prato la sanzione di lire 700.000 di ammenda e per il Rimini Calcio F.C. la sanzione di lire 8.000.000 di ammenda. Nessuno era presente per la società deferita. Osserva la Commissione che gli addebiti contestati ( art. 6 co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 62 co. 2° delle N.O.I.F.) sono da considerare pienamente provati dalla dettagliata ed articolata relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, documento ufficiale e di fede privilegiata. In particolare le condotte accertate dal collaboratore dell’Ufficio Indagini ed indicate con precisione nella sua relazione sono tali da integrare la violazione degli artt. 6 co. 3° del Codice di Giustizia Sportiva e 62 co. 2° delle N.O.I.F.: in quanto di per sè stesse idonee a cagionare pericolo per la pubblica incolumità e danno grave alla persona (lancio in campo di un fumogeno), quanto al deferimento del Prato; in quanto grave manifestazione di violenza fisica direttamente compiuta ai danni di tesserati della squadra avversaria, quanto al deferimento del Rimini. Quanto al profilo sanzionatorio, va rilevato che l’addebito contestato al Prato è davvero di scarsa rilevanza, mentre assai più grave è la condotta tenuta dai sostenitori riminesi ai danni dei tesserati del Prato Brancaccio e Medino; indipendentemente dalla non provata provocazione, il leale comportamento processuale della società romagnola giustifica l’irrogazione della sanzione di cui a dispositivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società Rimini Calcio F.C. l’ammenda di euro 4.000 (L. 7.745.080) e di irrogare alla società A.C. Prato l’ammenda di euro 150 (L. 290.440).
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