Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 114/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SAVOIA 1908

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 114/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. SAVOIA 1908 Su deferimento operato dal Presidente della Lega Professionisti Serie C, è stata contestata alla società A.C. Savoia la violazione di cui all’art. 1 co. 1° del precedente Codice di Giustizia Sportiva per non aver versato alla società Vis Pesaro la quota del 15% dell’incasso relativo alla gara Savoia-Vis Pesaro del 12.5.2001. All’esito della odierna riunione, alla quale la A.C. Savoia non è comparsa, ritiene la Commissione che la responsabilità della società deferita sia pienamente provata. La norma precettiva è costituita dalla delibera del Consiglio Direttivo di Lega, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 27 del 5.8.2000, con la quale si è disposto che per le gare di campionato di serie C/1 della stagione 2000-2001 la società ospitante al termine dell’incontro dovesse corrispondere alla società ospitata una quota pari al 15% dell’incasso lordo, depurato dalle imposte, e che la società ospitante dovesse inviare alla Lega, entro i cinque giorni successivi alla gara, copia del borderò. Facendo leva su tale normativa, la società pesarese ha comunicato alla Lega, con nota 15.6.2000, che la consorella di Torre Annunziata non le aveva versato la quota spettantele sull’incasso della gara Savoia-Vis Pesaro del 12.5.2000, per cui è stato deciso dall’organo competente il deferimento delle società campana. Ritiene la Commissione che il comportamento contestato, integri all’evidenza la violazione di cui all’art. 1 co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto, realizzando una condotta in conflitto con i doveri di lealtà probità e rettitudine fra i quali è ricompreso il dovere di osservare le normative emanate dagli organi federali. Per la violazione in oggetto è sanzione adeguata l’ammenda di 1.000 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.C. Savoia 1908 l’ammenda di 1.000 euro.
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