Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“” GARA AMICHEVOLE ” Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del 21.8.2001 – gara Ascoli-Bari del 4.8.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“" GARA AMICHEVOLE " Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.730) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del 21.8.2001 - gara Ascoli-Bari del 4.8.2001) La società Ascoli Calcio 1898 ha presentanto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 10.500 (corrispondenti a lire 20.330.730) quale sanzione del comportamento tenuto dai suoi sostenitori, durante la gara amichevole Ascoli-Bari del 4 agosto c.a., nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. All’esito della riunione, nel corso della quale nessuno è comparso, ritiene la Commissione di dover confermare la decisione del primo Giudice, risultando la stessa immune da qualsivoglia censura. Nel suo rapporto l’arbitro riferisce che “per tutta la durata del primo tempo i tifosi ascolani, occupanti la curva, hanno indirizzato al giocatore del Bari n. 2, sig. Diaw Dou Dou, cori razzisti ogni volta che il suddetto calciatore giocava il pallone. La cosa si è poi ripetuta nel secondo tempo durante la sostituzione del sig. Diaw Dou Dou al 26’ di giuoco”. Sostiene la società reclamante che il biasimevole comportamento di sporadici gruppi di tofosi ascolani “non aveva fini razzistici ma era solo ed esclusivamente legato a questioni campanilistiche”, posto che il calciatore Diaw Dou Dou nella trascorsa stagione sportiva aveva vestito la casacca dell’Ancona Calcio, storica rivale dell’Ascoli. Aggiunge, inoltre, che le grida rivolte al calciatore non erano gli ormai putroppo noti “bu bu bu bu” che vengono rivolti a calciatore di colore, ma gli usuali schiamazzi di disapprovazione nei confronti di qualsiasi calciatore avversario, specie se falloso (e il n. 2 del Bari si era reso protagonista di continui interventi fallosi e pericolosi per l’incolumità fisica degli avversari, non rilevati dall’arbitro), e indipendentemente dal colore della pelle. Ritiene la Commissione, al contrario di quanto sostiene la società, che i cori in contestazione non siano stati fraintesi dal direttore di gara, stante la semplicità dell’apprezzamento, e che alla “normalità” delle invettive si sia aggiunto un qualcosa di più proprio in relazione al colore della pelle del calciatore, così fatto oggetto di discriminazione razziale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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