Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“” GARA AMICHEVOLE ” Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VARESE F.C. AVVERSO LA AMMENDA DI € 5.250 (L.10.165.365) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del 21.8.2001 – gara Varese-Cagliari del 5.8.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“" GARA AMICHEVOLE " Comunicato ufficiale del 12/09/01 n. 13/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' VARESE F.C. AVVERSO LA AMMENDA DI € 5.250 (L.10.165.365) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 1/C del 21.8.2001 - gara Varese-Cagliari del 5.8.2001) Avverso il provvedimento in epigrafe, la società Varese F.C. ha proposto reclamo chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno della richiesta la ricorrente ha sottolineato da un lato la reazione di gran parte del pubblico che, resosi conto dell’odioso comportamento di uno sparuto gruppo di tifosi, ha fischiato e contestato gli stessi applaudendo ed incitando il calciatore destinatario degli insulti, dall’altro la sostanziale impotenza della società ad assumere iniziative efficaci per impedire il ripetersi di episodi del genere. Alla odierna riunione è presente la società in persona del Dott. Giovanni Carabellò allo scopo delegato, il quale ha ribadito i motivi del reclamo. La Commissione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Dall’esame degli atti ufficiali gli episodi oggetto del provvedimento impugnato risultano dettagliatamente descritti ed inquadrati nella loro dinamica. Il Giudice Sportivo ha tenuto conto delle attenuanti evidenziate nel ricorso, nel momento in cui ha inflitto una sanzione inferiore al minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, la Commissione non rileva spazio per ulteriore riduzione della sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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