Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 95/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANTONIO MASCHIO (TESSERATO FERMANA CALCIO)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 95/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ANTONIO MASCHIO (TESSERATO FERMANA CALCIO) A seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato contestato al calciatore Antonio Maschio la violazione di cui all'art. 1 co. 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7 punto 2 del Regolamento per le procedure arbitrali allegato c) del Regolamento dell’attività di Procuratore Sportivo, per aver omesso di dar esecuzione nel tempo massimo previsto dalla norma, ossia trenta giorni, al lodo arbitrale 22.1.2001 emesso nei confronti del detto calciatore e del di lui procuratore Avv. Luciano Ruggero Malagnini. In forza di detto lodo, ratificato dalla Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 13.2.2001, il calciatore Maschio avrebbe dovuto nei successivi trenta giorni corrispondere il compenso all’Avv. Malagnini e pagare le spese della procedura. A tanto non adempì il calciatore che in data 20.3.2001 l’Avv. Malagnini denunciava per l’inadempienza con lettera inviata alla Federazione. Il calciatore, convocato avanti questa Commissione, richiese e ottenne due rinvii restando poi assente anche nella seduta del 4.1.2002 e a tutt’oggi ha provato solo di aver tacitato il compenso dell’arbitro Avv. Enzo Proietti. E’ evidente che il calciatore Antonio Maschio è venuto meno all’obbligo di lealtà e correttezza nel rapporto economico col proprio procuratore. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Roberto Lombardi, intervenuto alla riunione del 4.1.2002 ha chiesto l’irrogazione di una ammenda di euro 350 che la Commissione ritiene essere sanzione congrua tenuto conto del comportamento sia sostanziale che procedurale tenuto dal calciatore. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Antonio Maschio l’ammenda di euro 350.
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