Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/05/02 n. 231/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ 2001-2002 Comunicato ufficiale del 29/05/02 n. 231/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO Su deferimento del Procuratore Federale, si contesta alla società A.S. Livorno Calcio la violazione di cui all'art. 10 co. 2° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere comportamento antiregolamentare e precisamente: in occasione della gara Livorno-Triestina del 3.2.2002 per aver i propri sostenitori esposto in CURVA NORD uno striscione con la scritta “Tito ce l’ha insegnato la foiba non è reato”. Agli atti è presente la relazione dell’Ufficio Indagini, dalla quale si evince: che l’osservatore arbitrale presente alla gara Livorno-Triestina del 3 marzo 2002 non ha visto lo striscione di cui al capo di incolpazione perché dalla sua posizione non godeva di una buona visuale della curva livornese e che, a dire di costui, a fine gara nessuna delle persone da lui incontrate lo ha informato dell’episodio; che dall’istruttoria espletata interrogando appartenenti alla società A.S. Livorno si è accertato come Alessandro Bini, rappresentante del presidente della società amaranto, abbia visto, verso la fine del primo tempo, lo striscione in argomento e ne abbia informato, a fine primo tempo il direttore amministrativo Fulvio Benti, che lo rassicurava riferendogli di essere tempestivamente intervenuto presso le forze dell’ordine; il fatto era confermato anche dal presidente della Triestina, Amilcare Berti, seduto in panchina durante la gara. che dall’istruttoria espletata presso e con la collaborazione della Questura di Livorno, anche grazie all’esame delle riprese audiovisive effettuate dal Gabinetto provinciale della polizia scientifica ed all’acquisizione della relazione di servizio stesa dal responsabile del l’ordine pubblico presente alla gara, si è accertato, in relazione al fatto oggetto dell’odierno procedimento, che effettivamente, quasi all’inizio del primo tempo e per tutta la durata della gara, è rimasto esposto lo striscione di cui al capo di incolpazione, che la forza pubblica ha ritenuto opportuno non rimuovere per le gravi turbative alla sicurezza che ne sarebbero derivate, stante l’elevato clima di tensione determinatosi tra le opposte tifoserie: lo striscione recava la scritta: “Tito ce lo ha insegnato: la foiba non è reato”. All’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini veniva disposto l’odierno deferimento da parte della Procura Federale. Con memoria depositata nei termini e nelle forme di rito la società deduceva: preliminarmente l’improponibilità del deferimento per violazione dell’art. 31 lett. b) C.G.S., essendo avvenuto l’intervento dell’ufficio indagini oltre i termini indicati in esso articolo; nel merito richiamava le gravi e reiterate provocazioni dei sostenitori della Triestina descritte in sede di memoria difensiva e da ritenersi in questa sede integralmente trascritte e recepite e dava atto dell’attivo comportamento tenuto dalla società al fine di rimuovere lo striscione e della circostanza che l’iniziativa dell’esposizione dello striscione era da attribuire ad una sparuta minoranza, essendo quel giorno presenti allo stadio circa dodicimila sostenitori livornesi; e concludeva chiedendo il proscioglimento o, in subordine, il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 10 co. II° C.G.S.. All’odierna riunione erano presenti, per la Procura Federale, l’Avv. Federico Bagattini e per la società l’Avv. Paolo Bordonaro che concludevano come da verbale. La Procura Federale è senz’altro legittimata a promuovere l’azione disciplinare e non è soggetta al limite temporale previsto dall’art. 31 lett. b1 del C.G.S. (che comunque è da considerarsi termine ordinatorio e non perentorio). Rigettata pertanto la richiesta di improcedibilità questa Commissione rileva come il contenuto dello striscione costituisce una violazione dell’addebito stante la esecuzione di un fatto che ha commosso l’opinione pubblica mondiale per le sue esecretezze. Rileva però, anche, che tale comportamento sia da addebitarsi ad un ristrettissimo gruppo di spettatori a fronte di un imponente numero di persone che ha invece tenuto comportamento corretto deve anche essere considerata la condotta tenuta della società Livorno che evidenzia una immediata richiesta di attivazione, volta al Dirigente responsabile alla tutela dell’ordine pubblico, di provvedere a far rimuovere lo striscione; a cura delle forze dell’ordine il che equivale all’aver fatto “quanto in sua possibilità per rimuovere la scritta” (art. 10 C.G.S.) che consente una attenuazione. Venendo alla definizione della sanzione si ritiene equa quella della irrogazione della ammenda di euro 7.500,00 (sanzione lire: euro 10.329,17 diminuita a 7.500,00) Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.S. Livorno Calcio l’ammenda di euro 7.500,00.
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