Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PAVONE CRISTIANO ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 16/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE CALCIATORE PAVONE CRISTIANO ED AMMENDA 2.000,00 EURO
(C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 16/3/2003).
Contro i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nel comunicato in epigrafe
a carico della società e del tesserato la società F.C. Crotone Calcio S.r.l. ha proposto
reclamo richiedendo una sostanziale riduzione delle sanzioni.
Valutati i motivi del ricorso la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere
supplementi di rapporto al direttore di gara per la posizione del Pavone ed al
collaboratore dell’Ufficio Indagini per la posizione della società.
Per quanto riguarda tale ultima posizione la Commissione rileva che in nessun
rapporto esaminato (collaboratore Ufficio Indagini e commissario di campo) risulta
che i fatti riferiti siano stati direttamente e personalmente visti dai relatori, ma che gli
stessi si sono limitati a verbalizzare le dichiarazioni dei dirigenti della società F.C.
Sporting Benevento S.r.l.-.
Ritiene la Commissione che pur non potendo negare che si sono verificati fatti
di rilevanza disciplinare, non risultano però elementi di forza sufficienti a giustificare
la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che pertanto può essere oggetto di riduzione.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Pavone la Commissione ritiene
che i motivi addotti nel ricorso non siano meritevoli di apprezzamento, in quanto la
dinamica dell’atto di violenza contro l’avversario, quale documentato negli atti ufficiali,
è di natura tale da rendere equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice
Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della società F.C.
Crotone Calcio S.r.l. a 1.000,00 euro e confermando la squalifica del calciatore
Pavone Cristiano per due gare.
La tassa non va addebitata.
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