Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Pescara-L’Aquila del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L.20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Pescara-L’Aquila del 16.9.2001) Con reclamo del 25.9.2001 la Pescara Calcio ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo del 19.9.2001 con la quale è stata irrogata a tale società la sanzione di 10.500 euro (L. 20.330.835) per le grida di discriminazione razziale che i tifosi pescaresi avevano profferito durante la gara Pescara-L’Aquila nei confronti di un calciatore della squadra ospite. Nel suo ricorso la Pescara Calcio sottolineava che il comportamento dei tifosi, più volte biasimato dalla dirigenza della società, tendeva solo a colpire la stessa facendola sanzionare sul piano economico. Al comportamento di questa minoranza di tifosi, il cui vero obbiettivo è che la dirigenza abbandoni il proprio incarico, si contrapponeva la reazione indignata della grande maggioranza dei tifosi. Nel suo supplemento, il direttore di gara smentiva la ricostruzione dei fatti esposta dalla società reclamante, dichiarando che nessuna zona dello stadio si era dissociata dai cori razzisti, e che non erano stati propalati comunicati o appelli mediante altoparlanti da parte della società ospitante. Alla luce di tali ulteriori elementi la Commissione Disciplinare ritiene che non siano applicabili né le esimenti, né le attenuanti previste dall’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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