Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO LANGELLA (SASSARI TORRES) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Avellino-Sassari Torres del 16.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO LANGELLA (SASSARI TORRES)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.
n. 18/C del 19.9.2001 - gara Avellino-Sassari Torres del 16.9.2001)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo irroga al
calciatore Antonio Langella la squalifica per due giornate di gara per atto di
violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, interpone
rituale impugnazione l’interessato, nella stessa si sostiene che egli non ha
affatto colpito il calciatore avversario com’e dimostrato da una cassetta
televisiva che produce e che chiede venga proiettata.
Alla riunione odierna è presente l’interessato assistito dal legale che
richiede la acquisizione della cassetta e la sua proiezione.
La Commissione Disciplinare previa identificazione delle due televisioni
che hanno proceduto alla ripresa, ammette la acquisizione della cassetta e
procede alla sua visione.
Dalla stessa non risulta per nulla che il Langella non abbia commesso il
fatto addebitato ma solo un contatto fisico fra il medesimo ed altro calciatore
ma le riprese non evidenziano in modo esaustivo il reale comportamento del
Langella.
Ora alla lettera ah) dell’art. 31 si legge che le immagini televisive
devono essere tali “da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo
commesso la infrazione”: ciò che non può dirsi nel caso in esame.
Tanto che lo stesso difensore ripiega su una dedotta tardiva
segnalazione da parte dell’assistente all’arbitro che peraltro non dimostra
assolutamente che il tesserato non ha commesso l’infrazione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa versata va incamerata.
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