Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO LANGELLA (SASSARI TORRES) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 – gara Avellino-Sassari Torres del 16.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/10/01 n. 27/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO LANGELLA (SASSARI TORRES) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 18/C del 19.9.2001 - gara Avellino-Sassari Torres del 16.9.2001) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo irroga al calciatore Antonio Langella la squalifica per due giornate di gara per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, interpone rituale impugnazione l’interessato, nella stessa si sostiene che egli non ha affatto colpito il calciatore avversario com’e dimostrato da una cassetta televisiva che produce e che chiede venga proiettata. Alla riunione odierna è presente l’interessato assistito dal legale che richiede la acquisizione della cassetta e la sua proiezione. La Commissione Disciplinare previa identificazione delle due televisioni che hanno proceduto alla ripresa, ammette la acquisizione della cassetta e procede alla sua visione. Dalla stessa non risulta per nulla che il Langella non abbia commesso il fatto addebitato ma solo un contatto fisico fra il medesimo ed altro calciatore ma le riprese non evidenziano in modo esaustivo il reale comportamento del Langella. Ora alla lettera ah) dell’art. 31 si legge che le immagini televisive devono essere tali “da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso la infrazione”: ciò che non può dirsi nel caso in esame. Tanto che lo stesso difensore ripiega su una dedotta tardiva segnalazione da parte dell’assistente all’arbitro che peraltro non dimostra assolutamente che il tesserato non ha commesso l’infrazione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa versata va incamerata.
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